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L’abuso edilizio va sanzionato, anche se ad abitare l’immobile è una signora anziana

L’abuso edilizio va sanzionato, anche se ad abitare l’immobile è una signora anziana
Il diritto di abitazione di un’anziana signora, pur costituzionalmente garantito, non prevale sull’obbligo di demolire le costruzioni abusive.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36257 dell’11 giugno 2019, si è occupata di un caso di abuso edilizio relativo ad un immobile abitato da un’anziana signora.
In particolare, la Cassazione ha confermato la sentenza del tribunale di Napoli che aveva negato la sospensione della distruzione dell’opera costruita in spregio alle disposizioni di legge.
Ad avviso della difesa, la lesione prodotta dall’illecito edilizio era assai modesta e comunque non confrontabile con il pregiudizio arrecato al diritto costituzionalmente garantito dell’anziana signora ad una abitazione, tutelato non solo dall’art. 2 Cost. ma anche dall’art. 8 della Cedu. In altre parole, l’ordine di demolizione sarebbe risultato misura assolutamente sproporzionata rispetto alla concreta situazione abitativa della signora, la quale era molto anziana e non aveva le possibilità economiche e personali per trovare un’alternativa adeguata.
Ad avviso della Cassazione, tuttavia, la tesi della difesa non è condivisibile. Non sussisterebbe infatti nell’ordinamento alcun fondamento giuridico relativo alla prevalenza del diritto all’abitazione rispetto a quello di sanzionare la violazione provocata dall’abuso edilizio.
Più nello specifico, gli ermellini evidenziano come la funzione della sanzione in questo caso non risponda a logiche di ulteriore punizione dell’autore dell’illecito, ma miri semplicemente ad eliminare le conseguenze dannose, rimuovendo l’immobile costruito abusivamente.
La posizione soggettiva del cittadino ad usufruire di un’abitazione dignitosa non può certo prevalere sull’interesse generale, garantito dall’applicazione delle sanzioni penali, a che la legalità venga rispettata e il paesaggio e il territorio vengano tutelati, pena la vanificazione delle sanzioni in materia di lottizzazione abusiva.
Inoltre, si legge ancora nella motivazione della sentenza, non può essere invocato lo stato di necessità di cui all’art. 54 del c.p., poiché non sussisterebbe nel caso di specie il requisito del “danno grave alla persona”. Le condizioni di salute ed economiche della signora, pur non ottimali, non si presentavano come un limite insormontabile. Pur non potendo sostenere il pagamento di un canone di locazione, la donna avrebbe potuto rivolgersi ai servizi sociali, utilizzando la pensione di invalidità della quale era titolare.
Conclusivamente, la Cassazione afferma nitidamente come non sia “giuridicamente apprezzabile un’assiomatica prevalenza del diritto costituzionale all’abitazione sull’interesse pubblico a ristabilire l’ordine giuridico violato, attraverso l’esecuzione dell’ordine di demolizione, ordine peraltro previsto da una legge dello Stato, essendo dunque già stato operato il bilanciamento tra il diritto all’abitazione quale proiezione del diritto costituzionalmente garantito alla proprietà ex art. 42, e l’interesse pubblico connesso al ripristino dello status quo ante attraverso l’esecuzione dell’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 comma 9 del Testo Unico dell'edilizia”.


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