In particolare, con l'ordinanza n. 12153/2026, la magistratura ha offerto un'indicazione che farà giurisprudenza: la clausola di rinnovo automatico inserita in un contratto predisposto unilateralmente dal professionista deve considerarsi inefficace, se a suo tempo il consumatore non l'ha approvata con una firma specifica e separata.
La decisione dei giudici di piazza Cavour affronta un tema frequente e controverso nei rapporti tra utenti e pay-tv. Ci riferiamo ai contratti standardizzati, che prevedono il rinnovo tacito dell'abbonamento salvo disdetta dell'utente. In sostanza, secondo la Cassazione:
- non basta che il cliente abbia firmato il contratto nel suo complesso o che abbia avuto la possibilità di leggere le condizioni generali;
- nel caso in cui una clausola sia particolarmente gravosa per il consumatore, la legge richiede una manifestazione di consenso distinta, chiara e consapevole.
Come accennato, la Corte gli ha dato ragione. I giudici hanno ritenuto inefficace la clausola di rinnovo automatico, perché non era stata sottoscritta separatamente rispetto al resto del contratto. Di conseguenza, il rapporto contrattuale doveva considerarsi cessato alla scadenza originaria, con impossibilità per la società di pretendere pagamenti relativi agli anni successivi.
Alla base della decisione vi è il secondo comma dell'art. 1341 del c.c., norma che disciplina le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da una delle parti. La disposizione stabilisce che alcune clausole considerate particolarmente onerose o, come si dice in gergo, "vessatorie" devono essere approvate specificamente per iscritto. Tra queste - spiega la magistratura - debbono farsi rientrare anche le clausole che prevedono il rinnovo automatico del contratto. La ratio della norma è chiara: evitare che il consumatore accetti inconsapevolmente condizioni sfavorevoli inserite in moduli standard predisposti dal professionista.
Per questo la legge pretende una doppia manifestazione di volontà:
- una firma generale per aderire al contratto;
- una firma ulteriore e separata per approvare le clausole vessatorie.
Interessante notare altresì che, nel contratto di abbonamento contestato, veniva utilizzato un sistema definito opt-out. In pratica, il cliente firmava una dichiarazione generale di accettazione di tutte le condizioni contrattuali e, successivamente, avrebbe dovuto barrare una casella per escludere le clausole indesiderate. Ebbene, questo meccanismo è stato ritenuto contrario alla legge.
Infatti, la Cassazione ha spiegato che il sistema previsto dal Codice civile funziona esattamente al contrario:
- non deve essere il consumatore a eliminare attivamente le clausole sfavorevoli, ma
- deve essere il professionista a ottenere un consenso espresso e specifico sulle condizioni più gravose.
Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda proprio il significato della sottoscrizione specifica, cioè la funzione della firma separata. La Cassazione rimarca che quest'ultima serve ad avvertire e attirare concretamente l'attenzione dell'aderente sulle clausole che possono incidere pesantemente sui suoi diritti, od obblighi economici. Oltre a quelle sul rinnovo automatico, si pensi ad esempio a quelle sulle limitazioni di responsabilità o del diritto di recesso. Non è sufficiente che tali condizioni siano leggibili in un modulo lungo e complesso. Perciò, in mancanza di questo "snodo", la clausola vessatoria deve considerarsi inefficace.
Inoltre, il contraente medio non è sempre in grado di comprendere pienamente tutte le implicazioni di contratti lunghi, tecnici e standardizzati. I giudici richiamano indirettamente il concetto di "razionalità limitata", riconoscendo che una persona comune difficilmente riesce a mantenere alta l'attenzione su ogni singola clausola, contenuta nei moduli predisposti dalle grandi aziende. Ecco perché il legislatore impone obblighi formali più rigorosi al professionista. L'asimmetria informativa tra azienda e consumatore viene compensata soltanto se le clausole più onerose vengono ben evidenziate, per un'eventuale accettazione tramite consenso esplicito. Il suddetto sistema dell'opt-out, invece, rischia di sfruttare proprio la distrazione o la scarsa competenza tecnica dell'utente, trasferendo sul cliente l'onere di individuare e rifiutare le condizioni sfavorevoli.
Ricapitolando, se manca la suddetta doppia firma le conseguenze pratiche possono essere molto importanti, in tutti i casi. Se una clausola di rinnovo automatico non viene approvata specificamente per iscritto:
- il rinnovo tacito è inefficace;
- il contratto cessa alla scadenza originaria;
- il professionista non può pretendere il pagamento dei periodi successivi;
- decadono anche eventuali interessi, penali o richieste accessorie collegate al rinnovo non valido.