La pronuncia assume particolare interesse perché riguarda una situazione concreta nella quale i due immobili appartenevano a coniugi diversi, erano situati nello stesso stabile e allo stesso piano ed erano stati anche collegati materialmente attraverso una scala interna.
Gli immobili, tuttavia, non erano stati fusi catastalmente: continuavano quindi a risultare come due distinte unità immobiliari.
Il Comune aveva contestato il diritto all’esenzione, sostenendo, in sostanza, che la situazione non consentisse di riconoscere il beneficio in relazione all’immobile del marito, anche considerando che i coniugi risultavano residenti in immobili diversi dello stesso edificio.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, richiamando espressamente i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 209/2022, ha eliminato il riferimento al nucleo familiare dalla definizione di abitazione principale, stabilendo che deve essere considerato il rapporto tra il possessore e l’immobile nel quale egli risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
In altri termini, il contribuente che possiede un immobile e nel medesimo immobile ha la residenza anagrafica e la dimora abituale può beneficiare dell’esenzione IMU relativa alla propria abitazione principale, anche se il coniuge risiede e dimora abitualmente in un altro immobile.
La circostanza che l’altra abitazione si trovi nello stesso Comune, oppure addirittura nello stesso edificio, non è di per sé sufficiente a negare il beneficio.
Di qui la regola secondo cui, quando i componenti del nucleo familiare risiedevano in immobili diversi situati nello stesso Comune, l’agevolazione poteva essere riconosciuta per un solo immobile.
Adesso la pronuncia della Cassazione n. 25004/2026 contiene anche un'importante precisazione.
La Cassazione ribadisce che l’esenzione IMU per l’abitazione principale è collegata a un’unica unità immobiliare catastale e che l’agevolazione, trattandosi di una norma fiscale agevolativa, non può essere estesa automaticamente a più unità immobiliari semplicemente perché sono contigue o utilizzate di fatto come un'unica abitazione.
Pertanto, il collegamento fisico tra due appartamenti, la presenza di una scala interna, una cucina comune o altri elementi di comunicazione tra gli immobili non determinano automaticamente una fusione catastale e non consentono di estendere l’esenzione a entrambe le unità come se fossero un unico immobile.
Ciò che rileva è la situazione concreta del singolo possessore: egli deve continuare a possedere entrambi i requisiti richiesti per qualificare l'immobile come abitazione principale:
- residenza anagrafica nell'immobile;
- dimora abituale nello stesso immobile.
Ma come dimostrare la dimora abituale?
In presenza di un accertamento, è quindi opportuno poter dimostrare concretamente che l'immobile costituisce il luogo della propria vita abituale.
A seconda del caso concreto, possono assumere rilevanza elementi documentali come:
- consumi di energia elettrica, gas e acqua coerenti con un utilizzo abitativo effettivo;
- utenze domestiche intestate al contribuente;
- corrispondenza personale ricevuta presso l'indirizzo;
- documentazione relativa al medico di medicina generale;
- eventuali documenti bancari, assicurativi o amministrativi recanti l'indirizzo dell'immobile;
- altri elementi idonei a dimostrare la presenza abituale del contribuente nell'abitazione.
Non rappresenta, tuttavia, un elenco di documenti obbligatori previsto dalla sentenza: la valutazione deve essere effettuata in concreto, considerando l'insieme degli elementi disponibili.
E se i due appartamenti sono stati uniti catastalmente?
Occorre distinguere l'ipotesi dell'unione di fatto da quella della vera e propria fusione catastale.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, i due immobili erano rimasti distinti catastalmente, nonostante il collegamento materiale e l'unificazione di fatto.
La Corte ha ribadito che l'agevolazione IMU non può essere estesa a più unità immobiliari soltanto perché queste vengono utilizzate come un'unica abitazione.
In caso di effettiva fusione catastale, invece, si è di fronte a una diversa configurazione dell'immobile, che deve essere valutata sulla base della situazione catastale e proprietaria risultante e dei requisiti previsti per l'abitazione principale.
Cosa cambia concretamente per i coniugi?
La pronuncia della Cassazione n. 25004/2026 consente quindi di delineare con maggiore chiarezza alcune situazioni:
- coniugi proprietari di due appartamenti distinti e residenti ciascuno nel proprio immobile: ciascun coniuge può beneficiare dell'esenzione relativa alla propria abitazione principale, purché possieda personalmente i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale;
- due appartamenti nello stesso edificio: la collocazione nello stesso stabile non impedisce, di per sé, la doppia esenzione;
- due appartamenti nello stesso edificio ma collegati internamente: il collegamento fisico non determina automaticamente la fusione catastale e non consente, da solo, di considerare i due immobili come una singola unità ai fini dell'agevolazione;
- un solo coniuge effettivamente residente e dimorante nell'immobile: l'esenzione può spettare al possessore che dimostri i requisiti previsti, indipendentemente dalla situazione abitativa dell'altro coniuge.
Una precisazione importante: non si tratta di una “doppia esenzione” senza condizioni.
La Cassazione non ha stabilito, invero, che i coniugi possano semplicemente dichiarare due abitazioni principali per ottenere automaticamente due esenzioni. Il principio è più preciso: la situazione abitativa del coniuge non può impedire l'esenzione spettante al possessore che abbia, personalmente, residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile.
Restano quindi fondamentali la reale destinazione dell'immobile ad abitazione principale e la possibilità, per il Comune, di verificare la veridicità della situazione dichiarata.