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Imu 2024, è scaduto il termine di pagamento, cosa rischi se paghi la tassa in ritardo: ecco cosa puoi fare per rimediare

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Imu 2024, è scaduto il termine di pagamento, cosa rischi se paghi la tassa in ritardo: ecco cosa puoi fare per rimediare
Vediamo insieme come puoi versare il tributo dovuto con applicazione della sanzione ridotta
Lo scorso 17 giugno è scaduto il termine per il pagamento dell'Imu 2024. Si trattava, infatti, del termine stabilito per il pagamento della prima rata IMU; il termine per effettuare il pagamento della seconda rata, ovvero del saldo IMU, è stato invece fissato al 16 dicembre 2024. In riferimento ai tributi locali e alle entrate di natura patrimoniale, gli avvisi di accertamento emessi sono degli “accertamenti esecutivi”: in pratica ciò significa che, in caso di mancato pagamento Imu delle somme richieste (nei 60 giorni previsti), potrà avvenire immediatamente l’avvio di azioni esecutive volte al recupero coattivo.

Chi non rispetta la scadenza per il pagamento dell'Imu 2024, può comunque pagare l’Imu, anche se in ritardo?

Ebbene sì. Il meccanismo congegnato dal legislatore al riguardo è quello del ravvedimento operoso. Esso consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse. Pertanto, anche dopo la scadenza, il cittadino inadempiente può comunque regolarizzare la propria posizione, versando il tributo dovuto con applicazione della sanzione ridotta e degli interessi moratori, calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi tra la scadenza e la data del versamento a sanatoria.

Nella specie, le sanzioni previste sono cosi diversificate in relazione al ritardo dei tempi di pagamento:
  • ritardo fino a 14 giorni: sanzione del 15%, ridotta a 1/15 per giorno con maggiorazione pari allo 0,1% giornaliero, e quindi fino ad un massimo dell'1,4% più l'interesse al tasso legale;
  • ritardo oltre il 14° giorno ma entro il 30°: sanzione pari all'1,5% (1/10 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale;
  • ritardo oltre il 30° giorno ma entro il 90°: la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%), più gli interessi al tasso legale;
  • entro un anno, o - se è prevista la dichiarazione - entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; sanzione pari al 3,75% (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre agli interessi legali;
  • entro la dichiarazione relativa all'anno successivo o entro due anni dall'omissione: sanzione pari al 4,29% (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale;
  • ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: sanzione applicabile pari al 5% (1/6 del minimo), oltre gli interessi legali.

Quali le modalità per il pagamento dopo la scadenza del termine previsto?

Nel modello F24 (o nel bollettino postale IMU) vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento e l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi); da barrare anche la casella “ravv. operoso”. Di seguito sono indicati i codice tributo corretti a seconda del bene di cui si è proprietari:
  • 3912 - abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
  • 3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
  • 3914 - terreni - COMUNE
  • 3916 - aree fabbricabili - COMUNE
  • 3918 - altri fabbricati - COMUNE
  • 3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
  • 3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
  • 3939 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE.

Si ricorda, infine, che la L. 160/2019, art. 1 comma 74, prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU, su decisione del singolo comune, qualora l'unità immobiliare sia posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di più unità immobiliari, l'esenzione trova applicazione per una sola di esse. L'esenzione può essere applicata solo se prevista da delibera del Comune. È quindi fondamentale controllare le delibere del Comune di appartenenza: questo si può fare sia sul sito del Ministero dell’Economia che su quello del proprio Municipio. Bisogna, cioè, verificare che l’assimilazione ad abitazione principale sia prevista dal documento, altrimenti l’esenzione non spetta in nessun caso.


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