Se molti di voi stanno già programmando le prossime vacanze estive, potrà essere utile avere qualche chiarimento nel caso si verifichi la sfortunata ipotesi della cancellazione del volo o di un n notevole ritardo dello stesso o, ancora, del c.d. overbooking (quest’ultimo fenomeno si verifica quando la compagnia aerea accetta un numero di prenotazioni superiore rispetto ai posti che sono concretamente disponibili, con la conseguenza che, ovviamente, se tutti coloro che hanno prenotato si presentano all’imbarco è inevitabile che alcune di loro non possano essere imbarcate, in quanto tutti i posti sono occupati).
Occorre chiedersi, infatti, se in queste ipotesi la legge preveda qualche forma di tutela per il viaggiatore.
La normativa applicabile è stata emanata a livello europeo ed è rappresentata dalla Direttiva Comunitaria n. 261 del 2004.
Questa direttiva, in particolare, trova applicazione in tutti i casi in cui un volo decolli e atterri in un Paese membro dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda l’Italia, poi, esiste uno specifico ente, denominato ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), che ha emanato un’apposita “Carta dei servizi”, che riepiloga tutti i diritti che spettano ai viaggiatori in caso di cancellazione, ritardo o overbooking.
Quando si verificano queste ipotesi, quindi, il viaggiatore avrà diritto al rimborso del biglietto e a raggiungere la destinazione desiderata con mezzi alternativi rispetto al volo prenotato e pagato.
Delle disposizioni specifiche sono previste, in particolare, per il caso del ritardo del volo: se tale ritardo, infatti, risulta superiore a 5 ore, il viaggiatore avrà diritto, come detto, al rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del biglietto aereo (a meno che non venga condotto a destinazione con altri mezzi) e avrà diritto anche al ristoro (e, quindi, a ricevere gratuitamente pasti e bibite) e ad effettuare delle telefonate, sempre gratuitamente.
Se il volo, poi, viene rimandato al giorno successivo, il viaggiatore avrà diritto anche a pernottare in hotel a spese della compagnia aerea.
Ci sono delle ipotesi in cui il viaggiatore ha anche diritto alla c.d. compensazione, con la conseguenza che gli verrà corrisposta una determinata somma di denaro, il cui ammontare dipende dalla lunghezza del viaggio prenotato.
Nello specifico, se il volo viene cancellato o subisce un ritardo di più di tre ore, il viaggiatore ha diritto alla somma di Euro 250,000 se la lunghezza del viaggio non supera i 1.500 km; se, invece, il tragitto supera i 1.500 km, la somma dovuta aumenta a Euro 400,00.
La compensazione si applica anche quando il volo era diretto a un Paese extra europeo: in questo caso, il viaggiatore avrà diritto a Euro 250, per tragitti fino a 1.500 km, ad Euro 400,00 per tragitti dai 1.500 ai 3.500 km e ad Euro 600,00 per tragitti superiori a 3.500 km.
Va precisato, tuttavia, che le somme dovute a titolo di compensazione saranno dimezzate quando la compagnia aerea metta a disposizione del viaggiatore un altro volo.
Inoltre, la compensazione non è sempre dovuta: il viaggiatore, infatti, non ha diritto alla stessa se
(I) la cancellazione è dipesa da eventi straordinari, che non dipendono dalla volontà della compagnia aerea
(II) il viaggiatore è stato avvisato per tempo della cancellazione (vale a dire, almeno due settimane prima della data di partenza)
(III) la compagnia aerea mette a disposizione del viaggiatore un altro volo per giungere alla destinazione desiderata.
In questi tre casi, quindi, il viaggiatore non avrà diritto alla compensazione, anche se resta, comunque, il diritto al rimborso del prezzo del biglietto.
Per ottenere la compensazione o il rimborso del prezzo del biglietto, il viaggiatore dovrà presentare un apposito reclamo alla compagnia aerea, che dovrà rispondere entro sei settimane.
Se la compagnia aerea non dà una risposta entro questo termine, il viaggiatore potrà inviare il reclamo all’ENAC.
Se anche questo reclamo non va a buon fine, il viaggiatore potrà infine rivolgersi al Tribunale.