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Utilizza il fax dell'ufficio per fini personali

Lavoro - -
Utilizza il fax dell'ufficio per fini personali
Secondo la Cassazione commette reato di abuso d'ufficio e non di peculato il lavoratore che utilizza l'utenza fax dell'ufficio statale per scopi personali.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22800 del 30 maggio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di peculato, reato previsto e disciplinato dall'art. 314 del c.p..

Nel caso portato all'attenzione dalla Cassazione, la Corte d'appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l'imputato, agente di Polizia, colpevole del reato di cui sopra, poichè "aveva utilizzato in 13 occasioni il fax dell’ufficio per trasmettere documentazione relativa a pratiche infortunistiche allo Studio (omissis) con il quale collaborava insieme al suocero: la circostanza, confermata da testimoni, era stata ammessa dallo stesso imputato, che, in altre occasioni, aveva utilizzato anche la fotocopiatrice dell’ufficio per finalità estranee all’attività istituzionale".

La Corte d'appello, dunque, aveva ritenuto che l’utilizzo di strumentazione pubblica per fini privati integrasse il delitto di peculato.

Ritenendo la sentenza ingiusta, l'imputato proponeva ricorso in Cassazione, evidenziando "l’insussistenza del reato per mancanza di danno patrimonialmente apprezzabile, stante la modestia della condotta, consistita nell’invio di 13 fax nell’arco di due mesi".

Inoltre, secondo l'imputato "l’utilizzazione dei beni della pubblica amministrazione sarebbe stata episodica e non avrebbe leso la funzionalità dell’ufficio".

La Corte di Cassazione riteneva di dover annullare la sentenza di condanna, procedendo ad una "diversa qualificazione giuridica del fatto" nonostante la "sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione".

In particolare, la Corte osservava che "in tema di peculato l’appropriazione si realizza con l’inversione del titolo del possesso da parte del pubblico agente", che si comporta, oggettivamente e soggettivamente, come se fosse proprietario della cosa stessa "in ragione dell’ufficio e che, conseguentemente, viene estromessa totalmente dal patrimonio dell’avente diritto".

Nel caso di specie, invece, il peculato non era ravvisabile, "mancando la definitiva perdita del bene da parte della pubblica amministrazione, in quanto sia sul piano oggettivo che soggettivo è emerso che l’imputato ha solo fatto un uso indebito del fax dell’ufficio, distogliendolo temporaneamente dalla sua destinazione originaria per fini personali".

In proposito, la Corte osservava che le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19054 del 2013, avevano chiarito che "in caso di utilizzo del telefono d’ufficio non sono oggetto di appropriazione definitiva né il bene materiale né l’energia elettrica, necessaria ad attivare le onde elettromagnetiche, che viene in rilievo quale entità di consumo inscindibilmente legata al funzionamento dell’apparecchio e, pertanto, non puo costituire l’oggetto diretto, specifico ed autonomo della condotta dell’agente, nè il costo che la pubblica amministrazione sopporta per l’utilizzo indebito del bene, trattandosi di una conseguenza della condotta dell’agente infedele, il quale non ha il previo possesso delle somme corrispondenti all’onere economico che la pubblica amministrazione sostiene per effetto della sua condotta".

Nel caso in esame, in particolare, la Corte evidenziava come "l’imputato utilizzava in modo programmaticamente momentaneo il fax dell’ufficio per scopi privati e che l’abuso del possesso del bene della pubblica amministrazione non si e tradotto nella stabile inversione in dominio, in quanto, dopo l’uso arbitrario, il bene e stato restituito alla sua destinazione pubblicistica originaria".

Pertanto, andava esclusa la configurabilita del peculato, pur essendo configurabile la diversa figura dell'abuso d’ufficio, in quanto "mentre nel delitto di peculato la condotta consiste nell’appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio (...), nell’abuso di ufficio (...) la condotta si identifica con l’abuso funzionale, cioè con l’esercizio delle potestà e con l’uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l’esercizio del potere e concesso, e finalizzate, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno"

In sostanza, dunque, secondo la Cassazione, l'imputato aveva "coscientemente e volontariamente realizzato le condotte contestate, strumentalizzando ed abusando dell’ufficio e dei mezzi a sua disposizione per procurarsi l’ingiusto vantaggio di velocizzare pratiche infortunistiche, favorendo i clienti ai quali evitava il disagio di recarsi presso la sede della società e curando, parallelamente, in orario di lavoro, la propria attività privata".

Tuttavia, nonostante l'infondatezza nel merito del ricorso, la Corte si trovava costretta a dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato, in quanto "il reato di cui all’art. 323 del c.p. è estinto per prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione (da settembre 2007 a giugno 2008)".

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione riqualificato il fatto come abuso d’ufficio, ex art. 323 del c.p., annullava senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.


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