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Uomo strofina i propri genitali sul corpo di una ragazzina: condannato per violenza sessuale

Uomo strofina i propri genitali sul corpo di una ragazzina: condannato per violenza sessuale
Secondo la Cassazione anche lo strofinamento ripetuto dei genitali sul corpo altrui può integrare gli estremi del reato di violenza sessuale.
Se ci troviamo all’interno di un autobus e qualcuno strofina i propri genitali sul nostro corpo, tale comportamento può essere considerato violenza sessuale?

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 23781 del 15 maggio 2017, sembrerebbe proprio di sì.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale un imputato era stato condannato per “violenza sessuale di minore gravità”, di cui all’art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., commessa nei confronti di una minore di anni quattordici su un autobus di linea, mediante lo strofinamento dei genitali sul corpo di quest’ultima.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, lo strofinamento dei genitali non poteva essere considerato “violenza sessuale”, in quanto l’autobus in questione era molto affollato e la strada era tortuosa.

L’imputato, inoltre, a sua discolpa, precisava di essere stato ubriaco, essendo appena tornato da un pranzo con gli amici.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’imputato, rigettando il relativo ricorso.

Secondo la Cassazione, infatti, l’affollamento dell’autobus era stato escluso dai testimoni presenti al momento del fatto, i quali avevano, invece, confermato la condotta contestata all’imputato, che era stata interrotta solo grazie all’intervento del genitore della ragazzina.

Quanto al fatto che l’imputato fosse ubriaco, la Cassazione osservava come tale circostanza fosse del tutto irrilevante, dal momento che lo stato di alterazione alcolica non aveva influito sulla consapevolezza dell’imputato di quanto stava facendo e che il comportamento posto in essere non era certamente “riconducibile ai barcollamenti accidentali tipici degli ubriachi, in quanto insistente e volontariamente ripetuto”.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza di condanna di secondo grado e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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