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La Telecom è responsabile in caso di errata indicazione dell’indirizzo di un utente nell’elenco telefonico?

La Telecom è responsabile in caso di errata indicazione dell’indirizzo di un utente nell’elenco telefonico?
La Cassazione ha precisato che, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 197/2007, in caso di omissioni o errori nell’elenco telefonico, l’utente ha diritto ad un indennizzo pari a due mensilità dell’importo del canone di abbonamento vigente.
Se la Telecom inserisce nell’elenco telefonico un indirizzo sbagliato, il titolare dell’utenza telefonica ha diritto ad essere risarcito dei danni eventualmente subiti?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19342 del 03 agosto 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Crotone aveva confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace della stessa città aveva rigettato la domanda proposta da un avvocato nei confronti della Telecom, volta ad ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti a causa “dell'erroneo inserimento dell'indirizzo di ubicazione dello studio professionale”.

Il Tribunale, in particolare, aveva evidenziato come, nel caso di specie, l’avvocato non avesse individuato l’obbligo contrattuale che Telecom avrebbe violato, in quanto, “in relazione al contratto di utenza telefonica, l'indicazione negli elenchi pubblici dell'indirizzo di ubicazione dell'utenza” ha “carattere marginale ai fini della somministrazione del servizio”.

A riprova di ciò, il Tribunale osservava che le condizioni generali di abbonamento fanno riferimento solo “ad errori di trascrizione del numero o del nominativo del titolare dell'utenza”.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’avvocato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, infatti, “il rapporto contrattuale di telefonia fissa commerciale” aveva determinato l’obbligo di Telecom, “di natura pubblicitaria, di esatto inserimento negli elenchi dei dati dell'utenza telefonica (tra i quali, l'indirizzo di ubicazione della stessa, coincidente con il luogo di esercizio dell'attività professionale)”.

Rilevava il ricorrente, peraltro, che Telecom non aveva dimostrato di aver adempiuto a tale prestazione e che “l'erronea trascrizione nei pubblici elenchi dell'indirizzo dello studio professionale” gli aveva cagionato “danni da sviamento della clientela e perdita di ricavi”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che il contratto di utenza telefonica rientra nella disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 197 del 1997 ("regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico"), che individua “i diritti e gli obblighi delle parti del rapporto (denominate gestore del servizio e abbonato)”.

Ebbene, la Cassazione evidenziava che l’art. 6 del suddetto Decreto ("elenco telefonico della rete urbana di appartenenza"), prevede che l'abbonato venga “gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al servizio telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua individuazione" e che, in caso di omissioni o errori nell'elenco telefonico, “il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, offrirà per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità dell'importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva che i giudici dei precedenti gradi di giudizio avessero errato nel disconoscere il diritto del ricorrente al risarcimento del danno.

Di conseguenza, la Cassazione annullava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.


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