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Successione nel tempo di contratti preliminari: è il contenuto dell’ultimo a prevalere

Successione nel tempo di contratti preliminari: è il contenuto dell’ultimo a prevalere
Solamente un accordo contestuale di segno opposto può derogare in tutto o in parte alla nuova disciplina negoziale.
Con sentenza n. 1064/2019 il Tribunale di Teramo si pronuncia in tema di rapporto tra contratti preliminari.
Nel caso di specie, la parte attrice, promittente venditrice, agiva ai fini dell’ottenimento della sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 del c.c.. e del pagamento a proprio favore, in via giudiziale, del prezzo di un immobile, quale corrispettivo del relativo trasferimento di proprietà.
In particolare, il promittente venditore fondava le proprie ragioni sul contenuto oggetto del secondo, e cronologicamente posteriore, contratto preliminare di vendita.
In tale ottica la norma di cui all’art. 2932 c.c. recita: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
Si opponeva il convenuto, promissario acquirente, eccependo che la disciplina negoziale di riferimento fosse quella oggetto del primo tra i contratti preliminari. Egli evidenziava, inoltre, la sua perdita di efficacia ex tunc, stante la sussistenza di una condizione risolutiva espressa; evento condizionante verificatosi entro il termine concordato dalle parti.
La disciplina negoziale deve essere individuata allora nell’ambito dell’accordo che, trattando il medesimo affare-rapporto, è collocato in un tempo più recente, a patto che non si tratti di disciplina contrattuale a formazione progressiva (vedasi preliminare di preliminare) e sopravvivano aspetti obbligatori differenti, tutti meritevoli di tutela.
In quest’ottica si ricorda la sentenza n. 6223/2018 Cass., che precisa: “la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti, può essere vinta soltanto dalla prova di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del successivo definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni siano sopravvissute”.
Alla luce di quanto osservato, posta anche la più recente giurisprudenza di legittimità citata, il Tribunale si è pronunciato accogliendo la domanda di parte attrice, precisando quanto segue: “Nel caso di successione nel tempo di contratti preliminari è il contenuto dell’ultimo a prevalere, tranne nel caso in cui le parti stipulanti abbiano espressamente previsto per iscritto la validità di alcuni punti contenuti nel precedente contratto quando lo stesso abbia ad oggetto beni immobili”.
Nella fattispecie concreta l’assenza della prova di qualsivoglia accordo scritto che riproducesse il contenuto del primo preliminare (rectius, della condizione risolutiva), ha permesso all’attore di vedere accolte le proprie pretese.


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