La Corte di Cassazione con la sentenza numero 4141/2023 ha affermato la legittimità di Trenitalia, quale gestore di un pubblico servizio, a riscuotere coattivamente la soprattassa stabilita dalle condizioni generali di contratto cui aderisce chi viaggia sul trasporto pubblico. Inoltre, può ingiungere anche la soprattassa e la sanzione che viene irrogata al viaggiatore che non ha acquistato il biglietto.
Protagonista della vicenda un viaggiatore a cui Trenitalia ingiunge un pagamento di 274,20 euro, originato da una multa irrogata all’uomo perché non in possesso del titolo di viaggio sul treno. Peraltro, l’uomo non fornisce una giustificazione valida sul motivo per cui non era munito del biglietto.
L’ingiunto, ricorre al Giudice di Pace che conferma la legittimità della sanzione e dell’ingiunzione effettuata, anche in sede di Appello la decisione viene confermata dai Giudici che si soffermano sulla qualificazione giuridica di Trenitalia. Nello specifico, si fa riferimento ad una sua autorizzazione a irrogare sanzioni sui mezzi di trasporti pubblici e sulla successiva possibilità di ingiungere la sanzione.
Giunti in Cassazione, gli Ermellini evidenziano che con il Decreto Ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2009, Trenitalia viene autorizzata a riscuotere coattivamente gli importi a credito che siano conseguenti a contestazioni di irregolarità dei soggetti che si trovano a bordo dei treni e anche della successiva irrogazione della sanzione.
Per i Giudici, la tesi del ricorrente, secondo cui Trenitalia non avrebbe il potere di sanzionare la condotta del passeggero che viaggia, non ha fondamento giuridico. Il gestore del servizio pubblico in quanto pubblico ufficiale ha il potere di accertare le violazioni commesse sui treni e sanzionarle, riscuotendo coattivamente, mediante ruolo i crediti derivanti da codeste irregolarità.
In conclusione, i Giudici, ritengono corretto anche l’importo della sanzione che è costituito dal prezzo del biglietto non acquistato a cui il gestore ha aggiunto il sovrapprezzo e la sanzione prevista.
Nell’accertare le violazioni commesse sul trasporto pubblico, Trenitalia, quale gestore di un pubblico servizio e pubblico ufficiale può ingiungere il pagamento delle sanzioni.