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Studenti minori disabili, 333 euro al mese con l'indennità di frequenza, al via le domande e i rinnovi: ecco i requisiti

Studenti minori disabili, 333 euro al mese con l'indennità di frequenza, al via le domande e i rinnovi: ecco i requisiti
A settembre, i genitori di minori con disabilità - che hanno già fruito della prestazione - devono rinnovare l'indennità di frequenza. È anche possibile presentare domanda all'INPS come nuovi beneficiari
L'indennità di frequenza è un sostegno economico di tipo assistenziale erogato dall'INPS. L'obiettivo di questa misura è favorire l'inclusione scolastica e sociale dei minori con disabilità o con ipoacusia, facilitando la loro partecipazione ad attività educative o riabilitative.
Per ottenere l’indennità, è fondamentale rispettare le soglie di reddito stabilite dalla legge. Nel 2024, il reddito annuo personale del minore non deve superare 5.725,25 euro. L'importo mensile dell'indennità è di 333,33 euro (valori 2024).
L'indennità è destinata a:
  • minori di 18 anni con disabilità certificata;
  • minori ipoacusici che presentano una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore, alle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz.
L'indennità di frequenza non è riservata esclusivamente ai minori di nazionalità italiana. Vi hanno diritto anche:
  • minori comunitari, a condizione che siano regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza.
  • minori extracomunitari, purché residenti in Italia.
Requisiti di frequenza
Per ricevere l'indennità, i genitori devono dimostrare che il minore con disabilità frequenti regolarmente una delle seguenti strutture:
  • asili nido o scuole materne: in questo caso, ogni anno è obbligatorio presentare all'INPS un certificato di frequenza scolastica. Questo obbligo è specificato nella circolare INPS n. 11/2003;
  • scuole pubbliche o private (asilo, scuola primaria e scuola secondaria) fino ai 18 anni. La frequenza deve essere pari almeno a 3/4 dell'orario scolastico annualmente previsto;
  • centri ambulatoriali e diurni specializzati nella riabilitazione e nel trattamento terapeutico, sia pubblici che privati. La frequenza può essere continuativa o periodica, ma deve comunque essere regolare, come stabilito nel messaggio INPS n. 728 del 30 gennaio 2015;
  • centri di formazione e addestramento professionale, pubblici o privati convenzionati, con l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale e scolastico del minore.
Durata dell'indennità di frequenza
L'indennità di frequenza viene erogata fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore. Al raggiungimento della maggiore età, se il soggetto continua a presentare le condizioni di disabilità, può richiedere altre forme di assistenza economica, come l'assegno di invalidità o la pensione di invalidità, in base alla percentuale di disabilità certificata dalla commissione medica dell'ASL.
Scadenza e rinnovo dell'indennità di frequenza
L'indennità di frequenza ha una durata limitata, in quanto è strettamente legata alla partecipazione del minore a un percorso scolastico o riabilitativo. Ogni anno, i genitori devono presentare un certificato di frequenza che indichi il periodo di inizio e fine delle attività. Questo documento permette all'INPS di verificare la regolare partecipazione del minore e di mantenere l'erogazione dell'indennità.
In genere, l'indennità scade con la conclusione dell'anno scolastico o delle attività riabilitative, tra giugno e luglio. Per continuare a percepire il contributo, è necessario rinnovare la domanda tra agosto e settembre, in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche o riabilitative.
Come rinnovare l'indennità di frequenza
Se hai già beneficiato dell'indennità di frequenza, è importante ricordare di rinnovarla tra agosto e settembre, in funzione dell'inizio delle nuove attività scolastiche o riabilitative. Il rinnovo deve essere presentato all'INPS tramite la procedura chiamata "Ricostituzione per motivi documentali".
Nella domanda, è necessario dichiarare:
  • i redditi percepiti nell'anno precedente e quelli in corso;
  • l'iscrizione e la frequenza del minore al nuovo anno scolastico, allegando un certificato che ne attesti la regolare partecipazione.
La domanda può essere presentata in diversi modi:
  • accedendo al portale INPS con le credenziali SPID, CIE o CNS e utilizzando il servizio "Domande di prestazioni pensionistiche";
  • rivolgendosi a un CAF o a un patronato.
Inoltre, è importante controllare se vi è l'obbligo di presentare il modello ICRIC, che serve a dichiarare eventuali periodi di ricovero del minore, titolare dell'indennità di frequenza. Questo modello è obbligatorio quando il minore è stato ricoverato in una struttura pubblica o convenzionata e non ha potuto partecipare alle attività scolastiche o riabilitative durante il periodo di degenza.

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