Ad un cittadino peruviano era stato intimato un ordine di espulsione dal territorio italiano. Nel frattempo venne ricoverato in ospedale non rispettando l'ordine. Inoltre lo stesso aveva contratto un'unione civile con cittadina italiana.
Il Giudice di Pace di Pordenone aveva convalidato il provvedimento di espulsione ritenendo che non vi fosse la prova che lo straniero avesse subito «trattamenti sanitari indifferibili e urgenti» comprovanti un grave stato di salute, inoltre, il ricovero era stato predisposto per un futuro intervento chirurgico.
Il cittadino peruviano ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Giudice di Pace per non aver tenuto conto dell’unione civile e del ricovero in ospedale.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6532/19, ribadisce che «la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’impedita esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio». Tale garanzia, segue la Corte, comprende sia le prestazioni di pronto soccorso, ossia di medicina d’urgenza, che «tutte le altre prestazioni essenziali per la vita».
La Corte, basandosi sulla circolare del Ministero della salute n. 5/2000 in tema di immigrazioni e condizione dello straniero, sottolinea che per «cure essenziali» si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie che, seppur non compromettano in modo immediato la salute dell’individuo, possano con il tempo «determinare maggior danno alla salute o rischi per la vita come complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti».
Dunque, nonostante non vi fosse un pregiudizio immediato per la salute o la vita dell'individuo, i giudici hanno ritenuto che se lo straniero avesse adempiuto all'ordine di espulsione, avrebbe potuto subire un grave pregiudizio alla propria salute.
Di conseguenza hanno accolto il ricorso dello straniero, con conseguente assorbimento della censura relativa all’unione civile.
Lo straniero al quale è intimato l'ordine di espulsione può permanere in Italia se il rimpatrio possa pregiudicare il suo diritto alla salute.