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Stop al mantenimento di figli maggiorenni che si rifiutano di lavorare, puoi chiedere la revoca dell'assegno: Cassazione

Stop al mantenimento di figli maggiorenni che si rifiutano di lavorare, puoi chiedere la revoca dell'assegno: Cassazione
Di recente, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni può essere interrotto se questi rifiutano di lavorare, restando disoccupati. È importante comprendere quali siano le condizioni che giustificano la concessione o la revoca di questo sostegno economico
Nel 2024, la legge stabilisce che il primo criterio da considerare per decidere se mantenere o revocare l'assegno di mantenimento è l'età del figlio. Il raggiungimento della maggiore età è il punto di partenza, seguito da una valutazione che tiene conto dell'età e della capacità di autosostentamento del figlio. L'obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e ragionevolezza. Un esempio emblematico riguarda un caso giudicato all'inizio del 2024 dalla Corte di Cassazione: un figlio trentenne, laureato ma disoccupato, può ancora ricevere il mantenimento?
La risposta, come sancito dall'ordinanza n. 2259/2024, è negativa. Se il figlio ha compiuto 30 anni ed è ancora senza lavoro, il giudice può stabilire la cessazione del sostegno economico. Questo principio si applica anche se il giovane ha solo svolto stage o tirocini, senza riuscire a trovare un'occupazione stabile. Le motivazioni sono state riprese anche dalla più recente ordinanza numero 24731 del 16 settembre 2024.
Quando il mantenimento può essere revocato?
Il genitore non può decidere autonomamente di smettere di versare l'assegno di mantenimento. Solo il giudice ha il potere di revocare l'obbligo di mantenimento, previa richiesta formale da parte del genitore. È importante ricordare che fino alla maggiore età, o in caso di disabilità grave, il figlio ha sempre diritto al mantenimento.
Quando il figlio diventa maggiorenne, l'obbligo del mantenimento non cessa automaticamente. Il giovane ha il dovere di formarsi, cercare lavoro o intraprendere attività che lo rendano indipendente. Con il passare del tempo, la condizione di disoccupazione potrebbe essere interpretata come una mancanza di impegno. Se il figlio non sfrutta le opportunità lavorative a disposizione, anche se non in linea con le sue aspirazioni, il genitore può rivolgersi al tribunale per interrompere l'obbligo.
Il principio di autoresponsabilità
Un altro aspetto importante è il principio di autoresponsabilità, richiamato dalla Corte di Cassazione. Un adulto dovrebbe essere in grado di mantenersi autonomamente, senza dipendere dai genitori. Anche in assenza di una completa indipendenza economica, un giovane di 30 anni deve essere considerato responsabile della propria situazione.
L'età è un fattore cruciale nella decisione di concedere o revocare l'assegno di mantenimento. Se un figlio sta ancora studiando subito dopo aver raggiunto la maggiore età, ha diritto al mantenimento. Tuttavia, per chi ha superato i trent'anni, dimostrare la necessità di questo sostegno diventa più difficile. Il figlio dovrà provare che ci sono ragioni valide, non dipendenti dalla sua volontà, che gli impediscono di lavorare.
Casi di revoca anticipata del mantenimento
Anche prima dei 30 anni, il mantenimento può essere revocato in determinate situazioni. Se il figlio non dimostra un impegno concreto nello studio o nel lavoro, il giudice può decidere di interrompere l'assegno. Le condizioni per la revoca anticipata includono:
  • scarso rendimento negli studi, come il mancato superamento di esami o il loro svolgimento con tempi molto dilatati;
  • mancanza di impegno nella ricerca di un'occupazione, ad esempio la mancata partecipazione a stage, tirocini o concorsi pubblici;
  • non iscriversi al centro per l'impiego o non inviare il curriculum per cercare lavoro.

Cosa accade se il figlio è in stage?
Nel contesto odierno, l'ingresso nel mondo del lavoro può essere lungo e complesso, e frequentare uno stage è spesso parte di questo processo. Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, svolgere un tirocinio non giustifica il mantenimento a lungo termine. Se un figlio trentenne è ancora coinvolto in attività formative o non stabili, è ragionevole considerare che ciò possa dipendere da una scarsa attitudine a cogliere le opportunità, piuttosto che dalla mancanza di occasioni lavorative.


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