La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 44021 del 25 settembre 2017, si è occupata proprio di un caso di questo tipo, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva condannato un negoziante per i reati di “violenza privata” (art. 610 c.p.) e “lesioni personali volontarie” (art. 582 c.p.), in quanto questi avrebbe spintonato un cliente, al fine di farlo uscire dal proprio negozio.
Ritenendo la decisione ingiusta, il negoziante aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, infatti, la Corte d’appello, nel confermare la condanna per “violenza privata”, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 610 c.p., dal momento che tale norma prevede, ai fini dell’integrazione del reato, che sussista “l'uso della violenza o della minaccia per costringere altri a subire l'altrui comportamento”.
Nel caso di specie, invece, a detta del negoziante, la condotta oggetto di contestazione rappresentava, al più, un comportamento “soltanto scortese posto in essere nei confronti di una persona che si tratteneva nel negozio dell'imputato, lamentandosi della qualità della merce, contro la volontà di quest'ultimo”.
Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte d’appello non avrebbe, nemmeno, dato corretta applicazione all’art. 582 c.p., che non sarebbe applicabile quando, come nel caso in esame, non risulta provato “il requisito della malattia” (nella specie, infatti, risultava attestato solamente “uno stato di ansia reattiva giudicato guaribile in giorni due”).
Evidenziava il ricorrente, peraltro, che non vi era stato nessun accertamento di tipo sanitario e che il giudice aveva fondato la propria decisione sulla base delle semplice dichiarazioni rese, “in modo colloquiale”, dalle persone offese.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in proposito, che la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, ritenuto che il comportamento contestato integrasse i reati di “violenza privata” e di “lesioni personali volontarie” e aveva adeguatamente motivato la propria decisione.
Evidenziava la Cassazione, in particolare, che la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, ritenuto che la condotta contestata integrasse gli estremi del reato di cui all’art. 582 c.p., il quale può dirsi commesso “anche in presenza di fattori patologici transitori come la tachicardia o comunque le alterazioni anche non anatomiche da cui derivi una limitazione funzionale”.
Secondo la Cassazione, inoltre, la Corte d’appello aveva, altrettanto adeguatamente, motivato la propria decisione circa l’ammontare del risarcimento del danno da riconoscersi alla persona offesa.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.