A seguito di un permesso ricevuto dal proprio datore di lavoro, una dipendente pubblica in smart working si era allontanata da casa per andare a prendere la figlia a scuola durante l'orario lavorativo. Tuttavia, durante il tragitto, la donna subiva un infortunio.
Con una sentenza del Tribunale di Milano del 16 settembre 2024, è stato deciso che la dipendente ha comunque diritto all'indennizzo da parte dell'Inail.
Prima di procedere con l’analisi del caso concreto, è opportuna una breve premessa sulla disciplina in materia di infortuni in itinere.
Quando si parla di infortunio in itinere, si fa riferimento a un evento accidentale che può colpire un lavoratore mentre si sposta tra casa e luogo di lavoro e viceversa. Questo può verificarsi durante il consueto tragitto che collega più luoghi di lavoro nel caso di rapporti lavorativi multipli, durante il percorso di andata e ritorno dal posto di lavoro a quello dove si consumano abitualmente i pasti e viceversa. Sono inclusi anche gli incidenti stradali che si verificano mentre il dipendente utilizza un veicolo di proprietà, a condizione che l’uso dell’auto sia necessario a causa dell’assenza di mezzi pubblici o collegamenti che permettano di raggiungere il luogo di lavoro in tempo.
In linea generale, non vengono risarciti gli infortuni che si verificano in seguito a deviazioni o interruzioni che non sono legate al lavoro o che non sono necessarie; in sostanza, il tragitto casa-lavoro non può subire variazioni senza una motivazione valida. Tra le variazioni che non pregiudicano il diritto all'indennizzo è possibile annoverare quelle:
Prima di procedere con l’analisi del caso concreto, è opportuna una breve premessa sulla disciplina in materia di infortuni in itinere.
Quando si parla di infortunio in itinere, si fa riferimento a un evento accidentale che può colpire un lavoratore mentre si sposta tra casa e luogo di lavoro e viceversa. Questo può verificarsi durante il consueto tragitto che collega più luoghi di lavoro nel caso di rapporti lavorativi multipli, durante il percorso di andata e ritorno dal posto di lavoro a quello dove si consumano abitualmente i pasti e viceversa. Sono inclusi anche gli incidenti stradali che si verificano mentre il dipendente utilizza un veicolo di proprietà, a condizione che l’uso dell’auto sia necessario a causa dell’assenza di mezzi pubblici o collegamenti che permettano di raggiungere il luogo di lavoro in tempo.
In linea generale, non vengono risarciti gli infortuni che si verificano in seguito a deviazioni o interruzioni che non sono legate al lavoro o che non sono necessarie; in sostanza, il tragitto casa-lavoro non può subire variazioni senza una motivazione valida. Tra le variazioni che non pregiudicano il diritto all'indennizzo è possibile annoverare quelle:
- effettuate per adempiere a un ordine del datore di lavoro;
- derivanti da cause di forza maggiore (come, ad esempio, il guasto di un mezzo di trasporto o la chiusura imprevista di una strada) o da esigenze improrogabili ed essenziali (deviazioni effettuate per obblighi familiari, come nel caso dei genitori che accompagnano i figli a scuola);
- effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (come, ad esempio, l’obbligo di prestare soccorso in caso di incidenti).
Tornando al caso concreto, oggetto della pronuncia del tribunale milanese, l'incidente si era verificato nel settembre 2020, nel pieno dell'emergenza pandemica, quando la donna, come tanti altri dipendenti, lavorava da remoto. Il permesso per uscire a prendere la figlia era stato concesso senza problemi; tuttavia non era prevedibile che, durante il tragitto di ritorno, la donna sarebbe caduta, riportando una forte distorsione alla caviglia. Dopo essere stata assistita al pronto soccorso, la dipendente presentava la domanda di infortunio. Tuttavia, qualche mese dopo, l'Inail respingeva la richiesta, sostenendo che l'infortunio non era legato a un rischio lavorativo, ma a un evento della vita quotidiana non collegato alla mansione lavorativa.
In particolare, l'Inail basava la sua decisione sulla circolare n. 48/2017, secondo cui, con riferimento al lavoro agile, “gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa. Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale”.
La lavoratrice, tuttavia, impugnava la decisione dell’Inail, citando a sostegno l’ordinanza 18659/2020 della Corte di Cassazione. In particolare, tale ordinanza veniva emessa in un giudizio in cui agivano la moglie e i figli di un lavoratore, deceduto per un incidente stradale verificatosi nel percorso da casa al posto di lavoro, mentre lo stesso rientrava dopo un permesso per motivi personali.
L’Inail sosteneva che il permesso avrebbe interrotto ogni nesso causale con il lavoro, ma la Cassazione ha escluso tale interruzione, affermando che l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è esclusa solo qualora il lavoratore, per ragioni o impulsi personali, abbia deviato dal normale percorso casa – lavoro, ponendosi così in una situazione di rischio elettivo.
In conclusione, il Tribunale di Milano ha dato ragione alla dipendente, precisando che le tutele per gli incidenti restano valide anche durante le pause e i permessi previsti dalle normative e dai contratti collettivi, anche nel caso di lavoro agile.
In particolare, l'Inail basava la sua decisione sulla circolare n. 48/2017, secondo cui, con riferimento al lavoro agile, “gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa. Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale”.
La lavoratrice, tuttavia, impugnava la decisione dell’Inail, citando a sostegno l’ordinanza 18659/2020 della Corte di Cassazione. In particolare, tale ordinanza veniva emessa in un giudizio in cui agivano la moglie e i figli di un lavoratore, deceduto per un incidente stradale verificatosi nel percorso da casa al posto di lavoro, mentre lo stesso rientrava dopo un permesso per motivi personali.
L’Inail sosteneva che il permesso avrebbe interrotto ogni nesso causale con il lavoro, ma la Cassazione ha escluso tale interruzione, affermando che l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è esclusa solo qualora il lavoratore, per ragioni o impulsi personali, abbia deviato dal normale percorso casa – lavoro, ponendosi così in una situazione di rischio elettivo.
In conclusione, il Tribunale di Milano ha dato ragione alla dipendente, precisando che le tutele per gli incidenti restano valide anche durante le pause e i permessi previsti dalle normative e dai contratti collettivi, anche nel caso di lavoro agile.