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Sinistro stradale: anche il proprietario del veicolo può essere chiamato a rispondere

Sinistro stradale: anche il proprietario del veicolo può essere chiamato a rispondere
Prestare l'auto non fa venire meno in capo al proprietario la responsabilità per sinistro causato dall'autoveicolo guidato da altra persona, salvo la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Se prestiamo la macchina di nostra proprietà a qualcuno e si verifica un incidente per colpa del conducente, possiamo essere ritenuti responsabili anche se non eravamo alla guida?

E se il conducente prende una multa con una macchina non sua? E’ lui o il proprietario a dover pagare?

Per rispondere a queste domande occorre far riferimento ad uno specifico articolo del codice civile, il 2054, il quale prevede che l’obbligo di risarcire il danno ricada in capo al conducente (a meno che questi non riesca a provare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”) ma che anche il proprietario del veicolo stesso sia responsabile “in solido, a meno che questi riesca a dimostrare che “la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.

Ciò significa che, in caso di sinistro causato dal conducente di una vettura che non sia al tempo stesso il proprietario della stessa, il danneggiato avrà la possibilità di rivolgersi indifferentemente all’assicurazione del proprietario o del conducente per ottenere il risarcimento del danno subito.

Ovviamente, poi, se il proprietario ha dovuto pagare i danni causati esclusivamente per colpa del conducente, avrà la possibilità di esercitare la cosiddetta “azione di regresso” e di chiedere, quindi, che il conducente paghi quanto di sua competenza.

Per andare esente da responsabilità, infatti, il proprietario del veicolo che al momento del sinistro non era alla guida, dovrà fornire la difficile prova che il conducente si è messo alla guida contro la sua volontà (ad esempio, dimostrando che l’auto gli era stata rubata e che erano state adottate tutte le cautele necessarie per prevenire il furto).

D’altro lato, il conducente sarà comunque responsabile, salvo che non riesca a fornire l’altrettanto difficile prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. La sua assicurazione, dunque, dovrà provvedere al risarcimento del danneggiato anche se l’assicurato non era proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro.

Gli stessi principi si applicano nel caso in cui il conducente-non proprietario del veicolo prenda una multa: la multa, infatti, arriverà al proprietario del mezzo, il quale, tuttavia, avrà la possibilità di indicare alle Autorità competenti chi era il soggetto che si trovava alla guida al momento dell’accertamento della violazione del Codice della Strada.

Anche per quanto riguarda il pagamento delle multe, quindi, vale il principio della responsabilità solidale tra proprietario e conducente, con la conseguenza che il primo potrà essere chiamato a pagare l’intero e avrà poi la possibile di rivalersi sul conducente responsabile della contravvenzione.


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