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Separazioni e divorzi, adesso saranno pił facili e meno costosi, arriva il correttivo alla riforma Cartabia: cosa cambia

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Separazioni e divorzi, adesso saranno pił facili e meno costosi, arriva il correttivo alla riforma Cartabia: cosa cambia
Scopriamo insieme quali sono i punti chiave del nuovo correttivo alla riforma Cartabia di alcuni anni fa, che incise in modo sostanziale sulla disciplina in tema di procedure di separazione e divorzio
Separazioni e divorzi espongono a scelte drastiche che, ad esempio, riguardano la divisione dei beni, il cambio di residenza oppure l'affidamento dei figli.
In passato, i costi delle procedure mirate allo scioglimento del vincolo matrimoniale hanno rappresentato - per molte coppie sposate - un ostacolo non semplice da superare. Basti pensare agli esborsi legati ai compensi per gli avvocati, alle spese di tribunale e ai rischi di allungamento dell'iter, dovuti alla conflittualità dei coniugi. Da qualche anno, invece, l'entrata in vigore della riforma Cartabia ha alleggerito le procedure, rendendole meno onerose.
E ora, in materia, una nuova buona notizia arriva in Gazzetta Ufficiale: è stato appena pubblicato il correttivo alla riforma Cartabia, recante alcune sostanziali novità per quanto riguarda la struttura della mediazione.
La data da segnare sul calendario è il 25 gennaio prossimo: dall'ultimo sabato di questo mese sarà, infatti, in vigore il D.Lgs. n. 216 del 27 dicembre scorso, per l'aggiornamento della disciplina di separazioni e divorzi, le cui procedure saranno ulteriormente facilitate e rese meno costose per i mariti e le mogli, che intendono rompere il legame matrimoniale.
Il correttivo mediazione modifica, quindi, sia il D.Lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia) sia il D.Lgs. n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Ma cosa cambia, in concreto, per separazioni e divorzi? Vediamolo insieme nel sintetico elenco che segue:
  • è introdotta la distinzione tra la mediazione telematica (art. 8-bis D.Lgs. 28/2010), nella quale tutti gli atti sono digitalizzati, e la mediazione da remoto, ossia con incontri richiedibili anche da una sola delle parti e in modalità audiovisiva da remoto, novità prevista dall'art. 8-ter nel D.Lgs. 28/2010. Si prevede la partecipazione agli incontri anche con questa modalità, a patto che sia garantita la visibilità e udibilità reciproca tra i partecipanti;
  • secondo il nuovo testo dell'art. 8-bis, la mediazione telematica necessita del consenso di entrambe le parti e che tutti gli atti siano formati e sottoscritti dal mediatore nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale. Inoltre è compito di quest'ultimo controllare l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme delle stesse parti - prima di inserire la propria - e formare un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo, al termine del procedimento;
  • per quanto riguarda la durata della procedura di mediazione, l'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2010 è stato completamente rivisto. C'è infatti un nuovo termine di durata pari a sei mesi, e non più tre (prorogabile per periodi di volta in volta non maggiori di tre mesi);
  • con l'inserimento del comma 4-bis all'art. 8 del D. Lgs. n. 28 del 2010 sono oggi specificati forma e requisiti della delega ad un terzo, per partecipare agli incontri;
  • tra le altre novità di ambito più tecnico, è eliminato l’obbligo dell’avvocato di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i Consigli dell'Ordine della località nella quale ha sede l’organismo di mediazione. Inoltre, con il correttivo mediazione, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche al coniuge straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale, al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non hanno finalità di lucro e non svolgono attività economica.
Da notare, altresì, che il correttivo in oggetto è il risultato di un'analisi delle osservazioni e degli spunti offerti dai mediatori e dagli organismi di mediazione, nella pratica quotidiana, ma già la riforma Cartabia era stata varata nell'ottica di facilitare la risoluzione dei conflitti tra coniugi, in un clima collaborativo e di comunicazione aperta.

Concludendo, ricordiamo inoltre che questa riforma aveva già, a suo tempo, introdotto un unico rito per separazioni e divorzi e abolito la c.d. udienza presidenziale mentre - ai sensi dell'art. 473 bis 49 del c.p.c. - le parti possono, oggi, presentare domanda per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, insieme con la domanda di separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis 51 del c.p.c., invece, è possibile il procedimento su domanda congiunta, una innovazione ad hoc che permette alle coppie di cercare una soluzione concordata per la separazione, evitando maggiori costi.

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