Attraversare un incrocio durante il periodo di accensione del segnale d’arresto (luce rossa) comporta un serio pericolo per la circolazione; di conseguenza la legge è particolarmente severa con i trasgressori, prevedendo sanzioni sia pecuniarie che accessorie.
A norma dell’art. 146 del Codice della strada, il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto a una multa da 167 a 665 euro, cui si aggiunge la decurtazione di ben 6 punti dalla patente. La decurtazione dei punti per i conducenti neopatentati è raddoppiata: quindi, nel caso di passaggio con il semaforo rosso, sono 12 punti invece di 6.
In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si applica anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Esistono, tuttavia, alcune circostanze in cui il trasgressore può proporre ricorso contro una multa per passaggio con semaforo rosso e ottenere di non pagarla. Di norma la contestazione può essere sollevata nei seguenti casi:
A norma dell’art. 146 del Codice della strada, il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto a una multa da 167 a 665 euro, cui si aggiunge la decurtazione di ben 6 punti dalla patente. La decurtazione dei punti per i conducenti neopatentati è raddoppiata: quindi, nel caso di passaggio con il semaforo rosso, sono 12 punti invece di 6.
In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si applica anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Esistono, tuttavia, alcune circostanze in cui il trasgressore può proporre ricorso contro una multa per passaggio con semaforo rosso e ottenere di non pagarla. Di norma la contestazione può essere sollevata nei seguenti casi:
- malfunzionamento del Photored, che dev’essere revisionato e tarato con scadenze predeterminate. Infatti nel caso di mancata periodicità dei controlli viene meno anche l’affidabilità dell’apparecchio elettronico;
- limitata durata della luce gialla (anche se non c’è un tempo prefissato, si ritiene che debba essere di almeno 3 secondi);
- stato di necessità o legittima difesa, ossia quando l’attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso è dovuto, appunto, a una situazione di necessità, come il trasporto di una persona in fin di vita all’ospedale, o per sfuggire a un grave pericolo;
- vizi formali nel verbale: basta che sia assente uno solo degli elementi che devono essere obbligatoriamente presenti (per esempio il numero di targa o l’esatta indicazione della data e dell’ora dell’infrazione contestata) per avere buone possibilità di vincere il ricorso, o che i dati siano stati trattati in violazione della normativa del regolamento sulla privacy (GDPR), come rilevato dal Garante dei dati personali (di seguito Garante) con il provvedimento del 12 dicembre, n. 766.
Il caso
I residenti di un comune hanno presentato un reclamo al Garante contro l’amministrazione locale, riguardo all'assenza di informativa nei pressi delle telecamere installate per rilevare le infrazioni relative al "passaggio con il semaforo rosso". A seguito di ciò, dal Garante è stata avviata un'indagine istruttoria, nel corso della quale l'amministrazione locale ha dichiarato che:
I residenti di un comune hanno presentato un reclamo al Garante contro l’amministrazione locale, riguardo all'assenza di informativa nei pressi delle telecamere installate per rilevare le infrazioni relative al "passaggio con il semaforo rosso". A seguito di ciò, dal Garante è stata avviata un'indagine istruttoria, nel corso della quale l'amministrazione locale ha dichiarato che:
- le telecamere sono state installate per ridurre il numero di incidenti causati dal transito con semaforo rosso;
- il sistema si attiva solo in caso di violazione, oscurando automaticamente i vetri anteriori e posteriori del veicolo per rendere irriconoscibili il conducente e i passeggeri; inoltre, se necessario, un'ulteriore anonimizzazione viene effettuata manualmente dai pubblici ufficiali incaricati di convalidare l'infrazione;
- non è stato posizionato alcun avviso, ritenendosi che tale obbligo riguardi esclusivamente gli autovelox (confondendosi, quindi, la normativa relativa al codice della strada con quella sulla protezione dei dati personali).
Le osservazioni del Garante
Dopo aver esaminato la situazione, il Garante ha dichiarato che l'amministrazione comunale ha violato i diritti dei cittadini riguardo al trattamento dei dati personali, infrangendo gli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), 12, 13 e 35 del Regolamento. Secondo la normativa, il titolare del trattamento deve adottare misure adeguate per fornire agli interessati informazioni chiare, trasparenti e facilmente accessibili, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile (art. 12, par. 1, del Regolamento).
In particolare, quando si utilizzano dispositivi di videosorveglianza, il titolare del trattamento deve informare gli interessati sia tramite segnaletica di avvertimento nella zona sottoposta a videosorveglianza, sia fornendo informazioni dettagliate, come previsto dall'articolo 13 del Regolamento, in modo che siano facilmente accessibili, ad esempio, su una pagina informativa o in un luogo ben visibile.
Nel caso di specie il Comune ha mancato di informare i cittadini, non posizionando alcun avviso in prossimità dell'incrocio semaforico o nelle vicinanze delle telecamere, né ha reso disponibili le informazioni complete richieste dalla normativa. Inoltre, non ha redatto la valutazione di impatto, che sarebbe stata necessaria, in quanto l'installazione delle telecamere rientra nella categoria di "sorveglianza sistematica su larga scala" di una zona accessibile al pubblico, come previsto dall'articolo 35, paragrafo 3, lettera c) del GDPR.
Per questi motivi, il Garante ha sanzionato il Comune nell'ambito delle multe per il passaggio con il semaforo rosso rilevato tramite telecamere.
Quale la conseguenza per il trasgressore?
I Comuni che installano telecamere per la lettura delle targhe devono ottenere il nulla osta della Prefettura e redigere una valutazione d’impatto privacy. Fondamentali sono anche la trasparenza verso i cittadini e la corretta gestione delle informative (cfr. il provvedimento n. 805 emanato dal Garante in data 19 dicembre 2024). I dati personali trattati in violazione della normativa non sono utilizzabili in giudizio (cfr. Cass. sent. n. 28378/2023) e, di conseguenza, in caso di ricorso, l'accertamento della violazione non potrà essere utilizzato in giudizio e la multa sarà annullata per mancanza di prova dell'infrazione.