Il caso del centro diagnostico
Un centro di diagnostica per immagini aveva chiesto più potenza elettrica per alimentare nuovi macchinari, tra cui una risonanza magnetica e una TAC. Da quel momento, secondo la sua ricostruzione, la tensione aveva iniziato a oscillare in modo grave e persistente, con guasti ai componenti elettronici. Nemmeno uno stabilizzatore esterno, acquistato in seguito, aveva risolto il problema. Il centro aveva quindi chiesto il risarcimento a E Distribuzione S.p.A.
Il distributore accusava però l'utente, sostenendo che lo stesso si era accontentato di 30 kW, una potenza insufficiente per le nuove macchine, pur di avviarne subito il collaudo. Le oscillazioni, a suo dire, erano provocate dallo stesso centro, che usava carichi eccessivi e privi di adeguate protezioni interne.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non ha condiviso questa tesi. Con la sentenza n. 1024/2019 ha ricondotto la distribuzione di energia elettrica alle attività pericolose di cui all'art. 2050 del c.c. e ha condannato la società a pagare 79.884,00 euro, oltre a interessi e spese.
La condanna è stata confermata in appello con la sentenza n. 728/2022 della Corte d'Appello di Messina. Per i giudici la separazione societaria tra vendita e distribuzione, avvenuta nel 2008, non esonerava il distributore dalla responsabilità per la gestione tecnica della rete. Non hanno ravvisato, poi, alcuna colpa del centro per la potenza ridotta.
Attività pericolosa e responsabilità del distributore
Secondo la giurisprudenza consolidata, richiamata con Cass. n. 32498 dell'11 novembre 2019, produzione e distribuzione di energia elettrica rientrano tra le attività pericolose disciplinate dall'art. 2050 c.c. Su chi le esercita grava una presunzione di responsabilità, superabile solo con una prova liberatoria. I giudici di merito avevano accertato che la società non avesse provato né il caso fortuito né l’adozione di tutte le cautele idonee a prevenire il danno.
Il distributore, ha ricordato la Corte, è il gestore tecnico ed esclusivo della rete e risponde delle sue anomalie. La consulenza tecnica aveva rilevato sbalzi presenti senza interruzione per tutto il periodo di monitoraggio, oltre i limiti della norma CEI EN 50160. Dipendevano, secondo il consulente, da trasformatore e linea di alimentazione non dimensionati in modo adeguato. Per i giudici d'appello, i danni a schede processore, inverter e stabilizzatore non si spiegavano con altro che con una tensione anomala in arrivo dall'esterno.
Il comportamento dell'utente
Il distributore sosteneva che il centro avrebbe dovuto proteggere i propri impianti con scaricatori e gruppi di continuità e non accettare una potenza ridotta. Secondo la Cassazione, l'utente non è tenuto a coprire anomalie che eccedono le normali fluttuazioni di tensione. Valutare l'eventuale concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 del c.c. spetta al giudice di merito, che nel caso di specie aveva motivato in modo coerente. I giudici di merito avevano accertato che i guasti dipendevano dalle anomalie della rete di distribuzione e non da un carico eccessivo sull'impianto del centro. Contava poco, quindi, che la struttura avesse voluto collaudare subito le macchine.