Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Rimborsi fiscali, non puoi più ottenerli se hai debiti con il Fisco: ecco cosa dice il nuovo decreto Riscossione

Fisco - -
Rimborsi fiscali, non puoi più ottenerli se hai debiti con il Fisco: ecco cosa dice il nuovo decreto Riscossione
Devi ricevere un rimborso fiscale ma hai debiti? Scopri perché rischi di non ottenere le somme che ti spettano
Se per te agosto equivale soltanto a ferie e vacanze, dobbiamo tristemente ricordarti che non è così. Anche nel mese più caldo si continua a lavorare e, in particolare, a lavorare sulle norme del nostro Paese.

Difatti, nei giorni scorsi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 110 del 2024, detto anche decreto Riscossione, contenente disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.
In particolare, con tale decreto arriva una cattiva notizia per chi attende un rimborso fiscale e ha dei debiti. Difatti, il contribuente indebitato non potrà ricevere rimborsi, neppure se derivanti da un conguaglio del 730.

Ma analizziamo nei dettagli la disciplina. Il decreto riscossione, in realtà, va a modificare una norma già esistente, ossia l'art. 28 ter del D.P.R. n. 602/1973.
Sulla base di tale disposizione, l'Agenzia delle Entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, verificava se il beneficiario risultasse iscritto a ruolo e, in tal caso, segnalava ciò in via telematica all'agente della riscossione che aveva in carico il ruolo, mettendo a disposizione le somme da rimborsare. In seguito, l'agente della riscossione notificava all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare. entro sessanta giorni, se intendesse accettare o meno tale proposta.

Si parlava, difatti, di compensazione volontaria, in quanto, ai sensi del comma 4 della norma, in caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessavano gli effetti della predetta sospensione e l'agente della riscossione comunicava in via telematica all'Agenzia delle entrate che non aveva ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
Senza il consenso del contribuente, quindi, i crediti d'imposta non potevano essere intaccati. Con la riforma dell'art. 28-ter, modificato dall'art. 16 del D.L. 110/2024, le cose cambiano.

Difatti, sulla base della normativa riformata, l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro, comprensivi di interessi, verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento: in caso affermativo, trasmette in via telematica (come prima) apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

In primo luogo, quindi, con le modifiche introdotte, perché si abbia la compensazione deve trattarsi di un rimborso fiscale di importo superiore a 500 euro. Inoltre, l'Agenzia delle entrate non verifica più se il beneficiario del rimborso fiscale risulta iscritto a ruolo, ma se risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Successivamente, come avveniva prima, l'agente della riscossione notifica la proposta di compensazione ma, in caso di rifiuto da parte del contribuente, ai sensi del riformato comma 4 della norma, le somme da rimborsare restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.

Quindi, se hai dei debiti ma devi ottenere un rimborso fiscale, sappi che, sulla base della nuova normativa, le somme a cui hai diritto saranno congelate se rifiuti la proposta di compensazione.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.