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Rifiuti gettati dal balcone? È reato

Rifiuti gettati dal balcone? È reato
La Cassazione ha precisato il significato di "luogo di pubblico transito".
L'art. 674 del c.p. punisce chi getti o versi, in un luogo di pubblico transito, cose atte ad offendere o ad offendere, imbrattare o molestare persone oche, nei casi non consentiti dalla legge, provochi emissioni di gas, vapori o fumo, con le medesime potenzialità lesive di cui sopra.

Nel nostro caso, è di particolare interesse la parte relativa al luogo di pubblico transito, con il quale si intende non solo i luoghi i luoghi pubblici destinati al passaggio di un numero indeterminato di persone, ma anche i luoghi privati soggetti al transito di terzi estranei in numero indeterminato, come può essere nel caso dei condomini.

Tanto premesso, il gettare i rifiuti dalla propria finestra nella parte comune del condominio è possibile? La Corte si è interrogata su questo punto.

In particolare, la Suprema Corte ha più volte precisato che la presenza di cocci di vetro causata dal lancio della spazzatura nel cortile di pubblico passaggio integra il reato contestato, non rilevando per nulla il fatto che esso non sia l'unico punto di accesso all'abitazione della persona offesa. La fattispecie di cui all'art. 674 c. p., infatti, non richiede il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone. Per la sua configurabilità è sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ossia la sicurezza pubblica. In questa ottica può essere ricompresa anche la alterazione superficiale del bene, in cui può anche farsi rientrare il determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana.
Si ritiene così sufficiente l'idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone.

La Corte di Cassazione ha così confermato la costante interpretazione della norma, condannando pienamente il rilascio di rifiuti e oggetti dal balcone.

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