In particolare, alla richiesta di rilascio di permesso di costruire, si applica la disciplina relativa al c.d. silenzio-assenso?
E se il Comune comunica il rigetto della richiesta dopo la formazione del silenzio-assenso, il provvedimento può considerarsi legittimo?
Il caso sottoposto all’esame del TAR ha visto come protagonista un soggetto, che si era visto rigettare la richiesta di rilascio di permesso di costruire, avanzata nei confronti del Comune di residenza.
Ritenendo il provvedimento illegittimo, il richiedente aveva deciso di rivolgersi al TAR, nella speranza di ottenerne l’annullamento.
Il TAR riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal soggetto in questione, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava il TAR, in primo luogo, che “al procedimento di rilascio del permesso di costruire, è applicabile la disciplina del silenzio-assenso”, con la conseguenza che, una volta che sia “inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni”, senza che sia stato opposto il rigetto della richiesta, la domanda di permesso di costruire deve intendersi accettata tacitamente, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del Testo Unico sull’Edilizia.
Ebbene, nel caso di specie, poiché il Comune aveva comunicato al ricorrente il proprio diniego alla richiesta di permesso di costruire, “dopo la formazione del silenzio-assenso” sulla richiesta stessa, il TAR riteneva che il rigetto stesso fosse illegittimo.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR Calabria accoglieva il ricorso avanzato dal soggetto in questione, annullando il diniego di permesso di costruire opposto dal Comune.