Circa il campo d’applicazione oggettivo di questo reato, la Corte di Cassazione di recente si è posta un quesito: la condotta di taluno che ricatti il proprio amante, minacciando di rendere nota al coniuge la relazione clandestina al fine di ottenere atti sessuali, è sussumibile o meno nella fattispecie di violenza sessuale ora richiamata, nella forma tentata? Un simile ricatto, cioè, è riconducibile alla “costrizione” normativamente prevista per l’integrazione del delitto in parola?
La Suprema Corte, con sentenza n. 17717 del 4 maggio 2022, ha risposto affermativamente.
I giudici di legittimità hanno infatti condiviso alcuni precedenti giurisprudenziali - cfr. a riguardo le richiamate sentenze Cass. c.d. Viggiano n. 34128/2006, Viggiano e Cass. n. 41985/2021 - secondo i quali è configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti:
· il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali;
· il requisito oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.
Qualora, dunque, le minacce rivolte all’amante risultino sicuramente dirette a coartare la libertà sessuale della vittima e ad indurla a consumare atti sessuali, può ritenersi integrato il delitto di violenza sessuale nella forma tentata.
Il caso giunto all’attenzione della Corte, in particolare, vedeva protagonista un uomo che aveva tentato di costringere la vittima a patire atti sessuali nonché a consegnargli la somma di Euro 1000, minacciandola che se non lo avesse fatto avrebbe rappresentato al marito l'incontro che era avvenuto tra di loro. Alla luce di tali fatti, il G.I.P. aveva applicato all’uomo la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ritenendo sussistente il vincolo della continuazione tra il tentativo di violenza sessuale e l'estorsione consumata.
Avverso tale sentenza aveva però proposto ricorso per cassazione il difensore, che contestava – per quanto in questa sede di interesse - la correttezza della qualificazione giuridica, deducendo che la condotta definita come violenza sessuale avrebbe dovuto essere qualificata come estorsione, tenuto conto che tra le richieste del ricorrente vi era anche l'elargizione di una somma di denaro. Si deduceva, altresì, che le condotte contestate sarebbero inidonee a violare la libertà di autodeterminazione della persona offesa.
Sulla scorta dei principi ora esaminati, la Cassazione ha tuttavia ritenuto il ricorso infondato.