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La revisione auto è regolata dal diritto pubblico e chi la esegue, essendo un pubblico ufficiale, può commettere un falso in atto pubblico

La revisione auto è regolata dal diritto pubblico e chi la esegue, essendo un pubblico ufficiale, può commettere un falso in atto pubblico
La revisione auto è regolata dal diritto pubblico e chi la esegue è un pubblico ufficiale, per cui chi beneficia di una revisione falsa concorre in un falso in atto pubblico.
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17348/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla natura dell’attività di revisione di veicoli a motore, chiedendosi, in particolare, se essa sia o meno regolata dal diritto pubblico e se chi la esegua possa essere assimilato ad un pubblico ufficiale, con la conseguenza di poter incriminare per concorso nel delitto di falsità in atto pubblico, ex art. 479 del c.p., anche chi abbia beneficiato dell’apposizione di un falso tagliando di revisione.

La questione sottoposta all’esame degli Ermellini era nata in seguito alla condanna inflitta al proprietario di un auto, all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, per aver concorso nel reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ex art. 479 del c.p., in relazione al comma 13 dell’art. 80 del Codice della strada. L'imputato era, infatti, stato accusato di aver concorso, in qualità di istigatore e beneficiario, con altri soggetti che, agendo in qualità di pubblici ufficiali, avevano falsamente attestato, nel referto di revisione, l’esito regolare della stessa, apponendo sulla carta di circolazione del veicolo un falso tagliando di revisione, nonostante questa, in realtà, non fosse mai stata eseguita.

Di fronte alla conferma, in appello, della propria condanna, l’imputato ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo, in primo luogo, la manifesta illogicità della motivazione fornita dai Giudici di merito in relazione al riconoscimento del concorso ex art. 110 del c.p. A suo avviso, infatti, la Corte territoriale aveva errato nel ritenere applicabile al proprietario di un veicolo una sorta di responsabilità oggettiva, presumendo che l’utilizzo del mezzo comportasse automaticamente una responsabilità penale in relazione ad ogni aspetto della sua gestione.
Secondo il ricorrente, poi, la Corte d’Appello aveva, altresì, errato nel considerarlo un istigatore perché beneficiario della falsità, senza, però, dimostrare idoneamente tale assunto, e basandosi, quindi, esclusivamente sul semplice fatto che egli fosse a conoscenza della condotta illecita altrui, il che poteva tuttalpiù integrare un’ipotesi di mera connivenza non punibile.

Con un secondo motivo di ricorso, l’imputato lamentava, poi, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 479 del c.p., eccependo l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto, in quanto la fattispecie contestata presupponeva la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto attivo, nonché la natura pubblica dell’atto destinato a provare la veridicità di quanto ivi attestato. Sul punto il ricorrente evidenziava, infatti, come, in virtù della giurisprudenza della stessa Corte di legittimità, il tagliando di revisione apposto sulla carta di circolazione rimanesse distinto da essa, assumendo, quindi, natura di certificato amministrativo e non di atto pubblico, in quanto riproducente un’attestazione già documentata.

La Cassazione ha, però, rigettato il ricorso.

Secondo la Suprema Corte, pur essendo vero che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di falso documentale, l’etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione dei veicoli non ha natura di atto pubblico, ma di certificato amministrativo, essendo destinata ad attestare l’esito positivo dell’attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti (Cass. Pen., n. 49221/2017), è altrettanto vero che integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente l’avvenuta revisione, dando atto del compimento di tutte le operazioni necessarie per l’espletamento della revisione di un veicolo e dell’esito positivo della prova di regolarità delle parti esaminate.

Contrariamente, poi, a quanto eccepito dal ricorrente, gli Ermellini hanno giudicato più che esaustiva la motivazione fornita dalla sentenza impugnata in ordine al fatto che la falsa attestazione in atto pubblico fosse stata eseguita nel suo interesse. Era, infatti, emerso chiaramente come l’imputato si fosse giovato della falsa certificazione apposta sulla carta di circolazione del proprio veicolo, corredata dai documenti che attestavano anche l’avvenuto espletamento delle attività propedeutiche di verifica.


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