Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Responsabilità medica: è il paziente a dover dimostrare la condotta negligente del medico?

Sanità - -
Responsabilità medica: è il paziente a dover dimostrare la condotta negligente del medico?
Secondo la Cassazione, in tema di responsabilità medica, non è il paziente a dover dimostrare la colpa del medico ma è quest’ultimo che deve provare di aver tenuto una condotta diligente.
E’ del 13 settembre 2017 un’altra interessante sentenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilità medica (Cass. civ., sentenza 13 settembre 2017, n. 26517).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, gli eredi di un soggetto avevano agito in giudizio nei confronti di un medico, al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento del danno subito a seguito della morte del loro congiunto.

Evidenziavano gli eredi, in particolare, che il medico in questione avrebbe tenuto una condotta “imperita e negligente”, in quanto egli non avrebbe tempestivamente diagnosticato la malattia che aveva portato alla morte del loro congiunto, la quale avrebbe potuto essere curata “più prontamente e più efficacemente”.

Il Tribunale di Viterbo, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria e la decisione era stata confermata anche dalla Corte d’appello, la quale riteneva che “la storia clinica del paziente e i sintomi da questi presentati, al momento della prima visita” eseguita dal medico, avrebbero dovuto indurre quest'ultimo almeno a sospettare la possibile esistenza della malattia che aveva portato alla morte del paziente e “a disporre quindi esami più approfonditi”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il medico aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al medico, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva, del tutto adeguatamente “esaminato il problema del nesso di causa tra la condotta ascritta al convenuto, e la morte del paziente”, evidenziando che “l'esecuzione di un esame istologico (se fosse stato disposto dal convenuto) avrebbe permesso di accertare l'esistenza della malattia molto prima di quanto effettivamente avvenuto”.

Evidenziava la Cassazione, poi, che la Corte d’appello aveva, altresì, precisato che “l'eventuale concorso anche maggioritario dei medici successivamente intervenuti non potrebbe comportare alcuna riduzione dell'obbligo risarcitorio dell'appellante”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2055 c.c.

Quanto al riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), inoltre, la Cassazione precisava che, in tema di responsabilità medica, non è il paziente a dover dimostrare la colpa del medico ma è quest’ultimo che deve provare di aver tenuto una condotta diligente.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal medico, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.