Il caso vede indagata una donna, beneficiaria del sussidio suddetto, accusata di aver dichiarato false informazioni in relazione alla situazione anagrafica del proprio nucleo familiare e l’omissione di informazioni che avrebbero potuto incidere sulla quantità della somma corrisposta a titolo di beneficio. La donna all’atto della proposizione della domanda non aveva dichiarato la presenza del marito all’interno del nucleo familiare. Inoltre, a seguito dell’ottenimento del beneficio non aveva dichiarato che un componente del nucleo, il figlio, era sottoposto ad una misura cautelare.
L'art. 7, comma 1 e 2, del D. L. n. 4 del 2019, convertito dalla L. n. 26 del 2019, ovvero la legge che istituisce e regola il reddito di cittadinanza, sanziona penalmente la condotta di chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, nonché l'omessa comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute o rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di legge.
Con riferimento al caso concreto, la donna aveva omesso di dichiarare la presenza del marito nonostante l’intervenuta separazione, l’omologa della quale è successiva alla richiesta del beneficio. Nello specifico la norma che regola l’erogazione del sussidio prevede che i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti solo in casi limitati, uno dei quali si configura nell'ipotesi di intervenuta separazione giudiziale o omologa della separazione consensuale, ipotesi non ravvisabili nel caso concreto al momento della richiesta del beneficio.
Bisogna inoltre rilevare che la suddetta legge prevede un diverso parametro di quantificazione del beneficio in relazione al numero di soggetti facenti parte del nucleo familiare.
Inoltre, coloro che sono sottoposti a misura cautelare o condannati per alcuni reati, comportano una riduzione della somma erogata.
Il beneficiario del reddito, dunque, non è solo colui che lo richiede ma, l’intero nucleo familiare. La donna pertanto avrebbe dovuto indicare la sopravvenuta sanzione imposta ad un componente. Ciò avrebbe determinato una riduzione del beneficio.
La norma, ancora, prevede che i presupposti siano posseduti dal nucleo familiare fin dal momento della presentazione della domanda e che permangano per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.
Poiché deve ritenersi che il non informare l'ente erogatore del sopravvenuto status detentivo di un componente del nucleo familiare rientri tra le “altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”, il sequestro delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza è legittimo.