Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

È reato applicare il collare elettrico ad un cane

È reato applicare il collare elettrico ad un cane
A prescindere dal fine educativo, l’utilizzo di un collare elettrico su un cane integra il reato di abbandono di animali.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11561/2020, si è pronunciata in merito alla configurabilità del reato di abbandono di animali, ai sensi del comma 2 dell’art. 727 del c.p., in capo a chi applichi ad un cane un collare elettrico, anche qualora il suo utilizzo sia volto alla realizzazione di una finalità educativa.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini nasceva dalla condanna per abbandono di animali subita da un uomo per aver utilizzato su un cane un collare elettrico, in grado di produrre delle scosse elettriche trasmesse attraverso un comando a distanza ed indirizzate all’animale per mezzo di due elettrodi posti a diretto contatto con la sua pelle. Secondo il Tribunale, infatti, attraverso tale condotta, l’uomo aveva tenuto l’animale in condizioni incompatibili con la sua natura, provocandogli delle gravi sofferenze, senza che a nulla potesse rilevare il fatto che l’uso del collare incriminato perseguisse un fine educativo.

Di fronte alla propria condanna, l’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando, in primo luogo, la violazione del principio di legalità, nella sua accezione di principio di determinatezza, sancito dall’art. 25, comma 2, Cost., in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto, la quale, peraltro, deve descrivere i fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo. Secondo il ricorrente, infatti, non esistendo una normativa che descriva puntualmente le condotte che integrano o meno il reato contestatogli, tale principio sarebbe stato violato condannandolo per l’aver utilizzato un collare elettrico al fine di addestrare il proprio cane.
A sostegno di tale tesi il ricorrente faceva, peraltro, riferimento al fatto che, in seguito alla pronuncia di alcune ordinanze in materia, da parte del Tar Lazio, era venuto meno il divieto di utilizzo dei collari elettrici, senza contare che la loro vendita era consentita.
L’imputato evidenziava, inoltre, come dall’istruttoria dibattimentale non fosse emersa alcuna prova in relazione all’integrazione, da parte sua, di un illecito, poiché, a suo parere, l’utilizzo di un collare elettrico con una finalità educativa non poteva integrare il reato ex art. 727 c.p., non costituendo causa di gravi sofferenze per l’animale.

Si eccepiva, poi, come il giudice di merito avesse errato nel non valutare la possibilità di applicare al caso concreto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis del c.p.

La Suprema Corte ha, tuttavia, ritenuto il ricorso inammissibile.
In primo luogo, in merito all’asserita violazione del principio di legalità, di cui all’art. 25 Cost., secondo gli Ermellini, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 727 c.p. descrive in modo chiaro le condotte vietate; senza contare che, in ogni caso, anche qualora la norma non rispettasse i principi di tassatività e determinatezza, tale vizio dovrebbe essere rilevato sotto il profilo della legittimità costituzionale, non come violazione di legge e di motivazione.
Secondo i giudici di legittimità, quindi, la condotta contestata all’imputato rientra pienamente nell’alveo dell’art. 727 c.p. ed è, altresì, delineata in modo specifico, ove gli viene contestato di aver provocato al proprio cane delle sofferenze attraverso l’uso di un collare elettrico.

Non rileva, dunque, in alcun modo la finalità eventualmente perseguita con l’utilizzo del suddetto collare, essendo sufficiente, ai fini della rilevanza penale, il fatto che esso produca gravi sofferenze all’animale, essendo questa la circostanza che la norma è diretta a punire, e la quale, nel caso concreto, è risultata essere sussistente.
La stessa Cassazione, con un suo costante orientamento, ha, infatti, chiarito più volte che l’utilizzo di un collare elettrico integra il reato ex art. 727 c.p., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale (cfr. Cass. Pen., 3290/2017; Cass. Pen., 21932/2016).

Come ribadito dagli stessi Ermellini, è, peraltro, l’art. 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, a prevedere che “nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenza ed angosce inutili”.

Per quanto riguarda, poi, la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., la Cassazione ha evidenziato come tale doglianza non possa essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.