All’epoca dei fatti, un privato cittadino proprietario di diversi terreni agricoli occupati dal Comune di Catania chiedeva a quest'ultimo l'avvio di un procedimento per l'acquisizione dei terreni irregolarmente occupati, formulando medio tempore la proposta di risolvere la questione con un contratto di compravendita. La P.A., tuttavia, nonostante interessata all’acquisizione dei terreni, rimaneva silente a fronte dell’istanza comportando nel privato un grave stato di incertezza stante l’ormai prolungato periodo di occupazione illegittima dei beni. Per l’effetto, il privato impugnava il silenzio amministrativo con ricorso ex art. 31 del codice proc. amministrativo ma il T.A.R. Catania respingeva il ricorso rilevando l'inesistenza di un procedimento espropriativo in atto con conseguente inapplicabilità del disposto di cui al predetto art. 42 bis. Impugnata la sentenza di primo grado, il Collegio accoglieva il gravame ritenendo infondata la statuizione del giudice di prime cure circa l'inapplicabilità delle tutele avverso il silenzio poiché il comportamento illegittimo del Comune nel caso di specie è di tale gravità da superare la natura discrezionale del procedimento di cui all'art. 42-bis. Segnatamente, l'attivazione del procedimento comportante l'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante può trovare origine da un'istanza del privato in caso di inerzia dell'amministrazione perchè a fronte del comportamento passivo illegittimo acquista una forma vincolata non solo nel quid, non anche nell'an, trovandosi la ragion giustificativa di questa specificità nelle ragioni di giustizia dell'agere amministrativo che, altrimenti, verrebbero meno nel caso in cui la P.A. potesse mantenere il possesso di aree senza alcun limite con la condizione sola di non porre in essere alcun comportamento attivo. In altri termini, il giudice amministrativo a fronte dell'istanza del privato, sebbene non possa andare oltre la mera stigmatizzazione dell'inerzia della Pubblica Amministrazione può però sostituirsi alla P.A. nel momento dell'attivazione del procedimento, restandogli esclusivamente precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente.
A fronte di questa attenta e condivisibile riflessione, alla luce dei principi di buona fede dell'azione amministrativa e di separazione dei poteri ex art. 34 del codice proc. amministrativo, il giudice amministrativo ha ritenuto, a fronte del comportamento inerte dell'Amministrazione e della motivata istanza, accertata l'inerzia serbata dal Comune di Catania sulla diffida con cui l'odierno ricorrente ha chiesto l'avvio del procedimento di cui all'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, condannando di conseguenza il medesimo ex art. 117 del codice proc. amministrativo comma 2, ad adottare un provvedimento espresso, il cui contenuto sarà demandato alla valutazione discrezionale dell'intimata Amministrazione, ferma restando la piena libertà dell'esito a fronte di una pluralità di opzioni tutte in astratto possibili.