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La querela per stalking č revocabile se le minacce non sono gravi

La querela per stalking č revocabile se le minacce non sono gravi
La querela per il reato di stalking è irrevocabile solo qualora le minacce rivolte alla persona offesa siano gravi e reiterate.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5092/2020, si è pronunciata in ordine alla possibilità o meno di revocare la querela presentata per il reato di atti persecutori, meglio noto come stalking, disciplinato dall’art. 612 bis del c.p., qualora le minacce non siano state gravi.

La vicenda giudiziaria sottoposta al giudizio della Suprema Corte vedeva come protagonista un uomo, il quale era stato accusato per il delitto di stalking dalla moglie, alla quale aveva indirizzato più volte dei messaggi contenenti minacce.

A fronte di tali eventi, la Corte d’Appello adita riformava parzialmente la pronuncia emessa nel primo grado di giudizio, confermando la condanna dell’uomo per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., rideterminando la pena inflittagli, in ragione della disapplicazione della recidiva e del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contesta aggravante del vincolo di coniugio.

L’imputato, alla luce della condanna inflittagli in entrambi i gradi del giudizio di merito, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, impugnando la sentenza emessa in secondo grado. Si eccepiva, in primo luogo, come la Corte territoriale avesse errato nel ritenere che il mutamento delle abitudini di vita della vittima, assente nel caso di specie, non costituisse un elemento essenziale della fattispecie di stalking. Secondo il ricorrente, infatti, il giudice non aveva attribuivo il dovuto rilievo al fatto che la persona offesa non avesse mai mostrato un vero timore verso di lui, considerato che, durante i vari litigi intercorsi tra loro, anch’essa aveva avuto una parte attiva.
Si evidenziava, inoltre, come mancasse, in capo all’imputato, l’elemento soggettivo del reato, in quanto il proprio agire era stato determinato dalla volontà di rivendicare le proprie esigenze abitative, oltre a quella di impedire che la figlia fosse costretta a frequentare il nuovo compagno della madre, non, invece, da un intento persecutorio nei confronti della moglie.
Il ricorrente eccepiva, infine, come il giudice di secondo grado avesse errato nel ritenere inefficace l’intervenuta remissione della querela da parte della donna, non ritenendo rilevante il fatto che le minacce non fossero gravi, poiché le stesse avevano avuto luogo ripetutamente.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata.
In primo luogo, concordemente con quanto affermato dalla difesa, ha evidenziato come i giudici d’appello abbiano effettivamente errato nel ritenere che il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa non costituiscano elemento essenziale del reato contestato all’imputato. Gli Ermellini hanno, infatti, evidenziato come, ai fini della configurazione del delitto di stalking, sia necessario che la vittima provi un grave e perdurante stato d’ansia, di paura o di timore, per la sua incolumità o per quella di una persona a sé vicina, ma anche che la condotta subita abbia comportato un mutamento delle abitudini di vita della stessa persona offesa.

Sempre in accordo con la tesi difensiva, i giudici di legittimità, richiamando quanto già da essi affermato in precedenza, hanno chiarito che la querela presentata per il reato di atti persecutori è irrevocabile soltanto qualora la condotta delittuosa sia stata realizzata con minacce sia gravi che reiterate (Cass. Pen., n. 2299/2015). È, peraltro, la stessa lettera dell’art. 612 bis c.p. a prevedere che la querela sia irrevocabile ove le minacce reiterate siano anche gravi.


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