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Quando c'è furto all'interno del supermercato?

Quando c'è furto all'interno del supermercato?
La condotta di sottrazione di merce all’interno di un supermercato è qualificabile come furto consumato ovvero come furto tentato solo allorché l’autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casse con la merce sottratta?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14538 del 24.03.2017 ha stabilito che “non può parlarsi di furto consumato quando la cosa mobile non è uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo”.

La condotta di sottrazione di merce all'interno di un supermercato avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, che interviene subito dopo il superamento della barriera delle casse, si configura come un mero tentativo di furto.

La decisione presa dai giudici della Corte è diretta conseguenza di un ricorso presentato da una giovane donna che, condannata tanto in primo grado, quanto in grado di appello per il reato di cui all'art. 624 del codice penale, aveva deciso di impugnare la sentenza eccependo la mancata riqualificazione del reato in furto tentato, a fronte del fatto che, al momento dell'apprensione materiale della merce, la vigilanza presente sul luogo stava già monitorando la condotta incriminata, consistita nell'occultare sotto i vestiti diversi prodotti che venivano restituiti solo dopo che il personale del supermercato era intervenuto per bloccare la donna all'atto del superamento delle casse.

La Suprema Corte ha ritenuto, dunque, rilevanti le questioni di diritto sollevate dalla ricorrente a mezzo del proprio legale, sostenendo come la Corte d'appello avesse escluso l'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede basandosi proprio sul fatto che il personale del supermercato si fosse accorto dell'azione furtiva della ricorrente e l'avesse controllata per tutta la durata della stessa, bloccandola poi all'atto del superamento delle casse.

La Corte, nella sentenza citata, si è uniformata a quel principio giurisprudenziale già affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 52117/2014, con cui era stato chiarito che “la condotta di sottrazione di merce dai banchi vendita di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto tentato, allorché l’autore sia fermato dopo il superamento delle casse senza aver pagato la merce prelevata, non potendo considerarsi realizzata la sottrazione della cosa quando il possessore originario conserva una relazione col bene e può in ogni momento interrompere l’azione delittuosa”.

La Corte, dunque, sposa la tesi più favorevole per il reo sul presupposto che l'impossessamento, da soggetto attivo del delitto di furto, postula "il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente".

Detta disponibilità deve ritenersi esclusa dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato a difesa della detenzione del bene materialmente appreso che, proprio per questo motivo, non esce dalla sfera del controllo del suo legittimo titolare.

Infine, ha osservato la Corte, "la condanna alla pena prevista per il furto consumato, oltre a violare il disposto dell'art. 624 del c.p., infliggerebbe un duro colpo anche al principio di offensività della condotta" che, come sappiamo, subordina la sanzione penale all’offesa di un bene giuridico tanto nella forma della lesione (intesa come nocumento effettivo) quanto in quella dell’esposizione a pericolo (concepita in termini di nocumento potenziale).


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