Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Pubblicare contenuti offensivi sullo status è diffamazione

Pubblicare contenuti offensivi sullo status è diffamazione
La Cassazione ha confermato che è diffamazione l'offesa pubblicata sullo stato di WhatsApp.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia 8 settembre 2021, n. 33219, ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall'imputato, condannati per diffamazione nei precedenti due gradi di giudizio, per aver pubblicato sullo stato di WhatsApp espressioni diffamatorie e contenuti lesivi alla reputazione di una donna.
Il reato di diffamazione, disciplinato dall'art. 595 c.p., si consuma nel caso in cui un soggetto, in presenza di più persone, nel parlare di un altro soggetto, usi frasi ingiuriose tali da ledere la sua reputazione. Costituiscono requisiti essenziali, ai fini della configurazione della fattispecie in esame: l'offesa dell'altrui reputazione; l'impossibilità, per il soggetto passivo, di percepire fisicamente l'offesa arrecatagli; la presenza di almeno due persone. Tale comportamento può essere realizzato con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, purché risulti idoneo a comunicare l'offesa alla reputazione altrui. L'agente può, pertanto, ricorrere, ad esempio, all'utilizzo di parole, scritti, disegni, pitture o fotografie.

La Suprema Corte ha confermato la condanna poiché la condivisione tramite il proprio stato di WhatsApp di contenuti lesivi per la reputazione di una donna. I contenuti erano talmente specifici da permettere di stabilire la riferibilità alla donna.
Rilevante è stata la constatazione che quei contenuti erano visibili da contatti presenti nella rubrica dello smartphone dell'uomo. La questione, legata alla possibilità di applicazione utilizzata dall'imputato di escludere la visione dello stato a tutti od ad alcuni dei contatti presenti, è inammissibile e del tutto irrazionale: se questa fosse stata la vera intenzione, sarebbe stato sufficiente mandare un messaggio individuale.
Sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, i Supremi giudici hanno affermato che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli decisivi o, in ogni caso, rilevanti. Verranno considerati disattesi o superati tutti gli altri.
In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.