A fondamento della decisione della Corte di Cassazione, risiede il disposto ex art. 63 delle disp. att. c.c. comma 4, secondo cui chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. L’applicazione della disposizione, tuttavia, presuppone l’esatta individuazione del momento in cui il credito a favore del Condominio è sorto. A tal fine, i Giudici della nomofilachia ritengono irrilevante la data di esecuzione effettiva dei lavori. Per essi, infatti, occorre avere riguardo alla data della deliberazione assembleare e, in subordine, a quella di acquisto dell’immobile.
Se – come nel caso di specie – la decisione collegiale del Condominio precede quella di compravendita dell’unità abitativa, ricorrono i presupposti per l’applicazione della solidarietà passiva di cui agli artt. 63, comma 4 disp. att. c.c. e ex art. 1292 del c.c. e ss.
Quanto ai rapporti interni tra i debitori dell’obbligazione solidale, viceversa, la Corte di Cassazione specifica che, salvo diversi accordi intervenuti tra gli stessi, il soggetto su cui gravano le spese è colui che ha partecipato alla deliberazione condominiale. La ratio della disposizione, chiaramente, è da rinvenirsi nel fatto che i lavori sono decisi quando il venditore può partecipare all’assemblea e votare, mentre il compratore è ancora estraneo al Condominio. In caso di pagamento, totale o parziale, da parte del nuovo condomino, dunque, questi sarebbe autorizzato a rivalersi per l’intero nei confronti del precedente proprietario in qualità di suo dante causa.
A completamento del proprio ragionamento, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa anche in ordine al significato della clausola di riserva che fa salvo diversi accordi tra le parti. Nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha precisato che la fonte pattizia è in grado di derogare alla disciplina legale solo per i rapporti “interni” tra i debitori, i quali dunque restano legittimati passivi “in solido” nei confronti del Condominio.