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Portabici e portasci da auto sono illegali, preparati a multe pesanti se non rispetti le misure: la nuova sentenza del Tar

Portabici e portasci da auto sono illegali, preparati a multe pesanti se non rispetti le misure: la nuova sentenza del Tar
Con due distinte sentenze emanate a fine agosto, il Tar Lazio dà ragione al Ministero dei Trasporti e ripristina le circolari dello scorso anno, in tema di condizioni per il montaggio e l'utilizzo dei portabici per auto
Negli anni della pandemia i cittadini italiani hanno riscoperto il fascino e l'utilità della bicicletta, utilizzandola per spostarsi non solo nelle aree cittadine, ma anche in vacanza. Proprio al termine del mese delle ferie per antonomasia arrivano, però, brutte notizie da una sentenza del Tar Lazio, secondo cui decine di migliaia di portabici montati sulle auto violerebbero la legge.

La disputa - da cui ha tratto origine la decisione del giudice amministrativo - riguarda nove società di produzione, rivendita e installazione di accessori per veicoli, che avevano fatto ricorso al tribunale amministrativo contro le circolari n. 25981 e n. 30187 del Ministero dei Trasporti, emanate lo scorso anno. Tali provvedimenti aggiornavano le caratteristiche e modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo, posteriormente sul portellone del bagagliaio o sul gancio di traino a sfera, sui veicoli di categoria M1 (mezzi di uso comune fino a un massimo di otto posti a sedere).

Ma, soprattutto, queste circolari del Mit imponevano alle aziende produttrici nuovi limiti dimensionali e, agli automobilisti, il collaudo presso la Motorizzazione Civile (nel caso in cui il montaggio del portabici comportasse la parziale ostruzione di targhe e fanali), per non subire pesanti multe.

In particolare, il Ministero ha previsto una:
  • lunghezza non maggiore di 1,20 metri;
  • larghezza non maggiore di quella della macchina, con il limite massimo di 2,35 metri;
  • altezza non maggiore di 2,50 metri.
Notiamo altresì che, fino al varo della circolare n. 25981 nel settembre 2023, i portabici da gancio traino - regolarmente omologati - potevano essere utilizzati senza alcuna limitazione o divieto, non essendoci neanche l'obbligo della visita di collaudo in Motorizzazione civile.

Evidentemente temendo contraccolpi nelle vendite, le aziende specializzate hanno fatto ricorso contro la circolare del Mit, chiedendo la sospensiva cautelare del provvedimento e sostanzialmente affermando:
  • la nullità degli atti firmati dal direttore generale del Dipartimento della Mobilità sostenibile, per mancanza dei necessari poteri;
  • il carattere discriminatorio delle nuove regole verso i cittadini italiani, nel confronto con gli altri cittadini europei.
Ad inizio 2024 il Consiglio di Stato aveva accolto le richieste dei ricorrenti, sospendendo le suddette circolari, ripristinando la normativa anteriore e rinviando al Tar per la decisione di merito. Quest'ultima è arrivata proprio in questi giorni, con due sentenze depositate il 27 e il 28 agosto scorso e con cui questo giudice ha dato ragione al Mit.

In particolare il ricorso è stato giudicato inammissibile per “carenza di legittimità attiva” da parte delle aziende del settore, ma anche nel merito l'impugnazione non aveva ragion d'essere. “Gli adempimenti amministrativi previsti dal codice della strada e contemplati dalle impugnate circolari non si appalesano sproporzionati, in quanto funzionali a salvaguardare la sicurezza del traffico veicolare”, si legge nel provvedimento del Tar Lazio.

Le circolari saranno quindi nuovamente efficaci e vigenti, a meno che la battaglia legale non prosegua.

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