Partiamo col dire che il decreto-legge 78/2010, attraverso l'articolo 12, comma 12-undecies, aveva abolito molte norme riguardanti la costituzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici. Questo ha comportato che, a partire dal 31 luglio 2010, i dipendenti pubblici non hanno più potuto godere delle posizioni assicurative del FPLD.
La nota chiarisce che gli assicurati il cui servizio sia cessato, ma che non abbiano diritto alla pensione, possono presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo, oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore.
Ma quali sono questi termini? Vediamoli insieme:
- per il riscatto e il computo di periodi o servizi ai fini pensionistici: entro novanta giorni dalla data di cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro;
- per la ricongiunzione dei periodi assicurativi: entro l’ultimo giorno di servizio;
- per l’accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro: entro l’ultimo giorno di servizio.
Questo comporta che il dipendente pubblico, il quale riscatta questi periodi lavorativi, vedrà quei contributi contati come se fossero stati versati regolarmente, accedendo alla pensione senza ritardi.
Per coloro i quali il servizio sia cessato prima del 31 luglio 2010, sempre senza diritto alla pensione, si applicano le disposizioni previgenti; quindi non devono presentare alcuna domanda.
La nota va poi a precisare anche la competenza per l'adozione del provvedimento, stabilendo che, per individuare la competenza, occorre fare riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro degli interessati. È infine compito delle amministrazioni statali far sì che si riducano i tempi di emanazione dei suddetti provvedimenti.