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Pedone investito: concorso di colpa con il conducente

Pedone investito: concorso di colpa con il conducente
Ai fini risarcitori ex art. 2054 del c.c. occorre esaminare sia la condotta volontaria tenuta dal pedone sia quella del conducente del veicolo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21072 del 19 ottobre 2016, si è occupata di un interessante caso in materia di circolazione stradale e di investimento dei pedoni.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Bergamo aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale avanzata da un pedone, poichè riteneva il medesimo unico responsabile del sinistro in questione.
 
Nel caso di specie, il pedone era stato investito mentre si trovava appoggiato ad un’auto; ma, secondo il Giudice, il medesimo, vedendo sopraggiungere l’autocarro che poi lo avrebbe investito, avrebbe dovuto spostarsi e, comunque, avrebbe potuto farlo.
 
La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte d’appello e pertanto il pedone decideva di proporre ricorso in  Cassazione.
 
Secondo il ricorrente, infatti, ai sensi dell’art. 2054 del c.c., il conducente avrebbe dovuto provare di essere esente da colpa e, comunque, la Corte d’appello non aveva adeguatamente tenuto in considerazione la condotta di guida del camionista, che avrebbe dovuto essere considerata colposa, “come dimostrerebbero il restringimento della carreggiata per parcheggio di veicoli, la scarsa illuminazione del luogo e il danneggiamento dell’auto parcheggiata, tutti elementi che porterebbero alla colpa esclusiva del camionista”.
 
Secondo il pedone, inoltre, non era vero che “il sinistro non fosse stato evitabile dal camionista per il comportamento del pedone, comportamento niente affatto pericoloso”.
 
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione, evidenziava che l’esistenza di un comportamento imprudente del pedone non esonera, comunque, il giudice dal dovere di esaminare, altresì, la condotta del conducente, in quanto “l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054 del c.c., primo comma, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
 
Osservava la Cassazione, infatti, come sia configurabile anche la concorrente responsabilità di pedone e conducente, “che può essere esclusa soltanto (…) tramite l’accertamento di una condotta del pedone investito che sia totalmente imprevedibile, in rapporto a tutte le circostanze nel cui contesto accade l’investimento”.
 
Ciò premesso, la Corte di Cassazione evidenziava l’illogicità della motivazione addotta dalla Corte d’appello, che avrebbe palesemente errato nelle proprie valutazioni, attribuendo l’esclusiva responsabilità del sinistro al pedone investito.
 
Secondo la Corte, dunque, la sentenza impugnata sarebbe incorsa “nella violazione dell’art. 2054 del c.c., primo comma”, ricostruendo la dinamica del sinistro “con una motivazione incorsa in manifeste illogicità in relazione ad elementi tutt’altro che irrilevanti”.
 
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva di dover accogliere il ricorso presentato dal pedone investito, annullando la sentenza resa dalla Corte d’appello e rinviando alla medesima la causa, al fine di un nuovo esame della questione. 


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