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Partite Iva, novità del Decreto PNRR, per 12 mesi nessun controllo dell'Ispettorato del lavoro ai datori di lavoro virtuosi

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Partite Iva, novità del Decreto PNRR, per 12 mesi nessun controllo dell'Ispettorato del lavoro ai datori di lavoro virtuosi
Il Decreto PNRR bis ha istituito una nuova lista INL per l’iscrizione delle imprese e degli autonomi che risultano in regola a seguito di accertamenti ispettivi. Di cosa si tratta? Quali gli effetti? Scopriamolo insieme
Non solo sanzioni, ma anche la previsione di nuove premialità fra le strategie escogitate dal Governo per contrastare il lavoro irregolare e le violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro.
All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato del lavoro rilascia ora un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato.
Questo attestato è denominato «Lista di conformità INL».

La previsione è contemplata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (art. 29), noto come decreto PNRR bis.

Quali vantaggi ne conseguono per il datore di lavoro virtuoso?

Il decreto PNRR bis stabilisce che per un determinato lasso temporale, ovvero per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, i datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti. Sono comunque fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Si ricorda che nell’ambito del decreto PNRR bis è stato previsto un inasprimento significativo delle cc.dd. maxisanzioni di cui all’art. 1, comma 445, della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019). Si tratta delle sanzioni dovute in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, sino ad ora graduate, in base alla durata del comportamento illecito, nelle seguenti misure:
  • da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  • da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  • da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Nella materia specifica degli appalti, inoltre, nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Gli importi delle sanzioni sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.


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