In particolare, come spiegato dall’Agenzia delle entrate nella circ. 8/E dell’11 aprile 2024, si dispone che - in via sperimentale - a decorrere dal 2024, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate renda disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate.
Le predette informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti - titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati - in un’apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, mediante un percorso semplificato e guidato.
I dati confermati o modificati vengono, poi, riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica.
Si tratta, dunque, di un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. I dati, una volta confermati o modificati, sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione, senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Quanto alla platea dei soggetti destinatari della disposizione, l’Agenzia segnala che si tratta dell’estesa platea costituita dai contribuenti lavoratori dipendenti e pensionati.
La maggioranza è rappresentata dai lavoratori dipendenti, che costituiscono il 61% del totale, mentre il restante 39% della platea è costituito dalle persone fisiche titolari di redditi da pensione, per un totale complessivo di oltre 37 milioni di contribuenti. Le modalità tecniche attraverso le quali il contribuente potrà avvalersi di tale servizio sono da stabilirsi con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF).
Nello specifico, si prevede che con decreto del MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti delegati, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare. Si chiarisce, inoltre, che, in materia di limiti ai poteri di controllo, che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata.
Dichiarazioni precompilate anche per i titolari di partiva IVA?
Per effetto dell’introduzione del comma 1-bis all’art. 1 D. Lgs. 175/ 2014, si stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 2024, renda disponibile, in via sperimentale, con le modalità e i termini sopraindicati, «la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti» da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
I nuovi fruitori – tra i quali rientrano anche i titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa, nonché gli intermediari da loro delegati – potranno, pertanto, avvalersi delle informazioni utili per predisporre la dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta (cosiddette “CU”).
In linea con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024 – data la “sperimentalità” della dichiarazione dei redditi precompilata relativa al periodo d’imposta 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA, incluse quelle esercenti arti e professioni – i sostituti d’imposta possono presentare le CU - relative ai compensi e proventi ad esse corrisposti nel 2023 - entro il termine del 31 ottobre. Atteso che l’elaborazione di tale dichiarazione precompilata tiene conto delle sole informazioni desunte dalle CU trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo 2024, i percipienti, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, sono tenuti, pertanto, a modificare la dichiarazione dei redditi precompilata, integrandola delle informazioni mancanti.