La Corte di cassazione, con sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo 2024, si è pronunciata in merito alla tassabilità delle donazioni indirette o informali effettuate tra genitori e figli. Questa decisione scaturisce dal ricorso, presentato da un privato, contro un avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’imposta di donazione emesso dall’Agenzia delle Entrate.
La sentenza in questione rappresenta un punto di svolta rispetto a quanto previsto in passato, in quanto si sovrappone alla previgente disciplina in materia di imposte sulle donazioni, descritta dalla circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che la Cassazione definisce come “imprecisa”, oltre che “incompleta” e, pertanto, “non condivisibile”.
Se prima, infatti, l’erario esigeva il pagamento dell’imposta di donazione anche per i trasferimenti di denaro, assegni circolari e, più in generale, per le “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”, oggi tale orientamento viene ribaltato, escludendo la possibilità che si applichi la tassazione su tutte quelle donazioni informali o indirette che non risultino da atto scritto, o che non siano soggette a registrazione.
Fermo restando che la donazione, di qualunque tipo sia, ha sempre due caratteristiche fondamentali, ossia lo “spirito di liberalità” e l’arricchimento di una parte a fronte dell’impoverimento dell’altra, è ora necessario distinguere la donazione indiretta da quella informale.
Nel caso che ci occupa, è la stessa Cassazione a precisare cosa si intenda per donazione informale e per donazione indiretta, proprio per evitare di commettere le stesse imprecisioni di cui la Corte accusa la circolare dell’Agenzia delle Entrate. Come riportato nella motivazione della sentenza in parola, sono:
• donazioni indirette quelle che, anche se redatte mediante un atto scritto, non seguono tutti i requisiti di forma previsti per le donazioni descritte dall’art. 769 del c.c. e, quindi, non sono atti soggetti all’obbligo di registrazione;
• donazioni informali quelle che consistono nello svolgimento di un’attività materiale, come ad esempio il trasferimento di denaro mediante passaggio di contanti da un soggetto ad un altro, oppure tramite bonifico bancario o assegno circolare, eccetera.
Operata tale precisazione, i Giudici puntualizzano poi che l’obbligo di pagamento delle imposte sulle donazioni sorge solo al momento della registrazione dell’atto che le istituisce, o al momento in cui la donazione venga dichiarata al fisco. Quindi è chiaro che per le donazioni indirette, risultanti da atto scritto per cui la registrazione non è obbligatoria, i soggetti coinvolti potranno facoltativamente scegliere di registrarlo e pagarci le tasse, oppure evitare di farlo e risparmiare sul pagamento delle imposte.
Diversamente, per le donazioni informali, che non risultano da alcun atto scritto, esse saranno soggette a tassazione solo se dichiarate dal contribuente in caso di accertamento tributario. Il potere di accertare le liberalità indirette - come ricordato nella sentenza in commento e come previsto dall’ art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni - può essere esercitato dall’amministrazione tributaria solo quando ricorrono due requisiti:
• l'esistenza delle liberalità indirette risulta da dichiarazioni rese dall’interessato nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di tributi;
• le liberalità hanno determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore ad un milione di euro.
Pertanto, le donazioni per cui non ricorre obbligo di registrazione non saranno soggette al pagamento obbligatorio dell’imposta di donazione.
La sentenza in questione rappresenta un punto di svolta rispetto a quanto previsto in passato, in quanto si sovrappone alla previgente disciplina in materia di imposte sulle donazioni, descritta dalla circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che la Cassazione definisce come “imprecisa”, oltre che “incompleta” e, pertanto, “non condivisibile”.
Se prima, infatti, l’erario esigeva il pagamento dell’imposta di donazione anche per i trasferimenti di denaro, assegni circolari e, più in generale, per le “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”, oggi tale orientamento viene ribaltato, escludendo la possibilità che si applichi la tassazione su tutte quelle donazioni informali o indirette che non risultino da atto scritto, o che non siano soggette a registrazione.
Fermo restando che la donazione, di qualunque tipo sia, ha sempre due caratteristiche fondamentali, ossia lo “spirito di liberalità” e l’arricchimento di una parte a fronte dell’impoverimento dell’altra, è ora necessario distinguere la donazione indiretta da quella informale.
Nel caso che ci occupa, è la stessa Cassazione a precisare cosa si intenda per donazione informale e per donazione indiretta, proprio per evitare di commettere le stesse imprecisioni di cui la Corte accusa la circolare dell’Agenzia delle Entrate. Come riportato nella motivazione della sentenza in parola, sono:
• donazioni indirette quelle che, anche se redatte mediante un atto scritto, non seguono tutti i requisiti di forma previsti per le donazioni descritte dall’art. 769 del c.c. e, quindi, non sono atti soggetti all’obbligo di registrazione;
• donazioni informali quelle che consistono nello svolgimento di un’attività materiale, come ad esempio il trasferimento di denaro mediante passaggio di contanti da un soggetto ad un altro, oppure tramite bonifico bancario o assegno circolare, eccetera.
Operata tale precisazione, i Giudici puntualizzano poi che l’obbligo di pagamento delle imposte sulle donazioni sorge solo al momento della registrazione dell’atto che le istituisce, o al momento in cui la donazione venga dichiarata al fisco. Quindi è chiaro che per le donazioni indirette, risultanti da atto scritto per cui la registrazione non è obbligatoria, i soggetti coinvolti potranno facoltativamente scegliere di registrarlo e pagarci le tasse, oppure evitare di farlo e risparmiare sul pagamento delle imposte.
Diversamente, per le donazioni informali, che non risultano da alcun atto scritto, esse saranno soggette a tassazione solo se dichiarate dal contribuente in caso di accertamento tributario. Il potere di accertare le liberalità indirette - come ricordato nella sentenza in commento e come previsto dall’ art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni - può essere esercitato dall’amministrazione tributaria solo quando ricorrono due requisiti:
• l'esistenza delle liberalità indirette risulta da dichiarazioni rese dall’interessato nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di tributi;
• le liberalità hanno determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore ad un milione di euro.
Pertanto, le donazioni per cui non ricorre obbligo di registrazione non saranno soggette al pagamento obbligatorio dell’imposta di donazione.