Va precisato che la recente disposizione non si occupa di introdurre l’obbligo di ricevere pagamenti con bancomat o carta di credito, ma si limita a prevedere la sanzione per la mancata accettazione dei suddetti pagamenti.
È bene ricordare, infatti, che tale obbligo, infatti, è già vigente nel nostro ordinamento dal lontano giugno 2013 per i soggetti che vendono prodotti e prestazioni di servizi anche professionali, come disposto dall’art. 15 del D.L. n. 179 del 2012.
Molti esercenti, tuttavia, hanno per lungo tempo ignorato tale disposizione restando impuniti in quanto il citato decreto non contemplava una disciplina di completamento che prevedesse delle adeguate sanzioni per i casi di violazione.
Oggi, finalmente, questa lacuna è stata colmata. Nello specifico, l’emendamento al PNRR prevede che in caso di mancata accettazione di un pagamento POS di qualsiasi importo potrà essere irrogata una sanzione amministrativa di euro 30.
A tale somma fissa, peraltro, dovrà essere aggiunto un ulteriore importo, pari al 4% del valore della transazione in relazione alla quale è stato negato il pagamento con carta di debito o credito.
Pare opportuno, in conclusione, riportare testualmente l’emendamento approvato:
“a decorrere dal 1 gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.