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Un padre troppo severo potrebbe commettere reato

Un padre troppo severo potrebbe commettere reato
Può essere condannato per maltrattamenti il padre violento che motiva la sua condotta con presunte finalità educative.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 17574 del 6 aprile 2017, ha affrontato un interessante caso di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato un imputato per il reato di maltrattamenti, commesso in danno della moglie e della figlia.

La Corte, inoltre, aveva ritenuto l’imputato responsabile anche per il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.).

L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta, aveva quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.

Secondo il ricorrente, infatti, mancava la prova della condotta persecutoria di cui era stato accusato, dal momento che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna si era basato unicamente sulle dichiarazioni delle persone offese, che,pertanto, dovevano considerarsi inattendibili.

Osservava il ricorrente, in proposito, che, nella sentenza di primo grado (che aveva assolto l’imputato per il reato di maltrattamenti) il giudice, del tutto correttamente, aveva osservato che il padre era “un capo famiglia autoritario e intransigente che non riesce a comunicare con i figli. Utilizza metodi di disciplina assai severi e trascende innanzi alle violazioni delle regole... sebbene con atteggiamenti aggressivi e iracondi, riesce a imporre regole di vita e a risolvere le problematiche familiari che la madre permissiva e facilmente sopraffabile non riesce a fronteggiare adeguatamente (tanto che in più occasioni anche dopo la separazione è la stessa a richiedere l'intervento del padre)”.

Secondo il ricorrente, dunque, era corretta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, che non aveva ravvisato nel padre “la volontà e la consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria”, considerato che “l'imputato teneva alla educazione dei figli, seppure con metodi non condivisibili e li aiutava a migliorare il rendimento scolastico e le relazioni con i coetanei”.

La Cassazione, tuttavia, riteneva di dover confermare la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello, la quale aveva condannato l’imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie della ex moglie dell’imputato, della figlia e del suo fidanzato, del figlio, nonché della dottoressa del consultorio che si era occupata della problematiche della famiglia.

Secondo la Cassazione, dunque, tutti gli elementi di prova raccolti confermavano il fatto che vi erano stati “ripetuti episodi di percosse (nei confronti della moglie, anche davanti ai figli, e dei figli stessi), minacce e ingiurie nei confronti dei familiari provocando loro consistenti afflizioni psicologiche e il rifiuto dei figli di vedere il padre”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva correttamente riformato la sentenza di primo grado, valorizzando elementi che erano stati trascurati o travisati dal primo giudice.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva correttamente escluso che la condotta dell’imputato fosse motivata da finalità educative, dal momento che molto spesso le condotte vessatorie poste in essere dal padre erano prive di motivazione e dovute “soltanto al suo stato di ubriachezza se non semplicemente al suo carattere collerico e aggressivo, tanto che i figli vivevano in uno stato di timore e soggezione al punto di rifiutarsi di vederlo e di andare a trovarlo solo perché da lui costretti e minacciati e che, in particolare, il figlio E. lamentava di non avere mai ricevuto aiuto o collaborazione dal padre, come invece tutti i suoi amici, perché, pur non riuscendo a fare i compiti, suo padre non sapeva fare altro che gridare contro di lui e picchiarlo”.

Pur effettuando tali considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva, tuttavia, di dover annullare la sentenza di secondo grado e di dover rinviare la causa alla Corte d’appello per un nuovo esame della questione, in quanto la Corte non aveva motivatocirca la sussistenza del necessario elemento psicologico del dolo abituale, che caratterizza il reato di maltrattamenti, limitandosi a richiamare il generico criterio per il quale non è necessario uno specifico programma criminoso, ma è sufficiente la consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria diretta a ledere la personalità della vittima (…), senza argomentare circa la coscienza e la volontà dell'imputato di persistere in un'attività vessatoria”.


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