È di recentissima formulazione l’iniziativa governativa “Patto per la terza età”, con la quale si mira a riformare l’assistenza fornita a circa 14 milioni di anziani, di cui 3,8 milioni non autosufficienti.
Nell’ottica di tale riforma è stata introdotta una nuova prestazione universale per l’assistenza agli anziani non autosufficienti (prevista con la legge-delega n. 33/2023).
Tale prestazione universale dovrebbe concretizzarsi in un contributo erogato dall’Inps per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026.
L’uso del condizionale, però, è d’obbligo: si tratta di una misura che è stata prevista solo in via sperimentale per il biennio 2025-2026.
Le risorse per l’attuazione della misura dovranno pervenire da un apposito fondo (denominato “Fondo per la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti”), allo stato ancora non istituito.
In ogni caso, però, è bene analizzare i presupposti e il contenuto di tale nuova prestazione assistenziale.
La misura in commento prevede l’erogazione di un assegno integrativo di assistenza pari a circa 1000 euro mensili in favore (i) di anziani over 80 non autosufficienti, (ii) che abbiano un Isee inferiore a 6000 euro e (iii) che siano già titolari di un’indennità di accompagnamento.
Ad erogare la misura sarà l’INPS che, previamente, dovrà disporre la verifica del possesso dei requisiti sopra riportati da parte dell'eventuale beneficiario della misura.
Da notare che, dalle informazioni oggi disponibili, sembrerebbe che il soggetto interessato ad ottenere tale beneficio debba comunque presentare apposita domanda (online, tramite il sito dell’INPS oppure attraverso i patronati).
L’ammontare dell’assegno sarà composto da due quote: una fissa, pari all’indennità di accompagnamento (oggi di euro 531,76) ed una quota integrativa, definita - appunto - “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, per un totale di circa 1.380 euro mensili.
Il contributo integrativo dell’assegno di assistenza, esente da imposizione fiscale, sarà volto a coprire il costo del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolto dai lavoratori domestici, ovvero per l’utilizzo di altri servizi assistenziali forniti da case di cura o imprese specializzate e qualificate.
Difatti, l’erogazione dell’assegno potrà avvenire (i) direttamente in favore del beneficiario, nel caso in cui il soggetto si avvalga di assistenza domiciliare ovvero (ii) in favore della struttura che ospita l’anziano, in caso di assistenza residenziale.
L’importo dell’assegno, poi, dovrà essere restituito se non sarà in tutto o in parte usato. Resta fermo, però, il diritto del soggetto di continuare a percepire l’indennità di accompagnamento.
In definitiva, con la citata misura del “Patto per la terza età”, il Governo mira a migliorare il welfare e il benessere per gli anziani, soprattutto per i non autosufficienti, prevedendo, dunque, una serie di misure di sostegno economico che mirano a permettere alla persona di ottenere un’adeguata assistenza (anche rimanendo in casa propria).
Nell’ottica di tale riforma è stata introdotta una nuova prestazione universale per l’assistenza agli anziani non autosufficienti (prevista con la legge-delega n. 33/2023).
Tale prestazione universale dovrebbe concretizzarsi in un contributo erogato dall’Inps per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026.
L’uso del condizionale, però, è d’obbligo: si tratta di una misura che è stata prevista solo in via sperimentale per il biennio 2025-2026.
Le risorse per l’attuazione della misura dovranno pervenire da un apposito fondo (denominato “Fondo per la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti”), allo stato ancora non istituito.
In ogni caso, però, è bene analizzare i presupposti e il contenuto di tale nuova prestazione assistenziale.
La misura in commento prevede l’erogazione di un assegno integrativo di assistenza pari a circa 1000 euro mensili in favore (i) di anziani over 80 non autosufficienti, (ii) che abbiano un Isee inferiore a 6000 euro e (iii) che siano già titolari di un’indennità di accompagnamento.
Ad erogare la misura sarà l’INPS che, previamente, dovrà disporre la verifica del possesso dei requisiti sopra riportati da parte dell'eventuale beneficiario della misura.
Da notare che, dalle informazioni oggi disponibili, sembrerebbe che il soggetto interessato ad ottenere tale beneficio debba comunque presentare apposita domanda (online, tramite il sito dell’INPS oppure attraverso i patronati).
L’ammontare dell’assegno sarà composto da due quote: una fissa, pari all’indennità di accompagnamento (oggi di euro 531,76) ed una quota integrativa, definita - appunto - “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, per un totale di circa 1.380 euro mensili.
Il contributo integrativo dell’assegno di assistenza, esente da imposizione fiscale, sarà volto a coprire il costo del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolto dai lavoratori domestici, ovvero per l’utilizzo di altri servizi assistenziali forniti da case di cura o imprese specializzate e qualificate.
Difatti, l’erogazione dell’assegno potrà avvenire (i) direttamente in favore del beneficiario, nel caso in cui il soggetto si avvalga di assistenza domiciliare ovvero (ii) in favore della struttura che ospita l’anziano, in caso di assistenza residenziale.
L’importo dell’assegno, poi, dovrà essere restituito se non sarà in tutto o in parte usato. Resta fermo, però, il diritto del soggetto di continuare a percepire l’indennità di accompagnamento.
In definitiva, con la citata misura del “Patto per la terza età”, il Governo mira a migliorare il welfare e il benessere per gli anziani, soprattutto per i non autosufficienti, prevedendo, dunque, una serie di misure di sostegno economico che mirano a permettere alla persona di ottenere un’adeguata assistenza (anche rimanendo in casa propria).