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Novità superbonus, fino a 28mila euro per chi non è riuscito a completare i lavori: ecco i requisiti e come fare domanda

Fisco - -
Novità superbonus, fino a 28mila euro per chi non è riuscito a completare i lavori: ecco i requisiti e come fare domanda
Nel mese di agosto il Mef ha individuato i criteri per ottenere il contributo esodati superbonus. Vediamo insieme quali sono e come fare richiesta
Prima di analizzare il contributo è bene chiarire chi siano gli "esodati superbonus". Si tratta di un'associazione nata come comitato spontaneo, a tutela di coloro che hanno investito i propri soldi per effettuare dei lavori nelle loro case ma che, ad oggi, si ritrovano senza un aiuto da parte dello Stato.
Per ottenere tutela effettuano pressione mediatica e dialogano con le istituzioni, al fine di far approvare emendamenti correttivi necessari a uno sblocco totale e definitivo della cessione del credito fiscale.
E questo è proprio quanto successo lo scorso 6 agosto, data nella quale è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, volto all'erogazione del contributo a copertura delle spese sostenute nel 2024 e relative a:
  • efficienza energetica;
  • sisma bonus;
  • impianto fotovoltaico;
  • colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Nel testo del decreto ritroviamo i requisiti e le modalità per fare richiesta per il contributo. Vediamo insieme quali sono.
Per quanto attiene ai requisiti, l'art. 2 del decreto stabilisce che possano richiederlo:
  • le persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 per interventi che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto un avanzamento dei lavori pari al 60%;
  • persone fisiche che nel 2023 abbiano avuto un reddito non superiore a 15mila euro.
Il metodo attraverso cui viene calcolato è il quoziente familiare superbonus, in base al quale il limite dei 15mila euro viene calcolato dividendo il reddito complessivo del contribuente, del coniuge e dei familiari conviventi. Il reddito di riferimento è quello rilevato nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese superbonus, per un quoziente che varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare che sono stati a carico.

All'art. 3 del decreto è, poi, stabilito il limite del contributo, pari al 70% del costo dei lavori fino ad un tetto di 96mila euro. Nonostante questa norma, successivamente viene stabilito che il massimo che si può richiedere è pari al 30% del costo dei lavori, quindi un massimo di 28mila euro.

Ma veniamo a come si richiede questo contributo: il procedimento lo ritroviamo nell'art. 4 del decreto.
Il soggetto deve collegarsi al portale dell'Agenzia delle Entrate e trasmettere, entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’istanza nella quale si attesti il possesso dei requisiti sopra indicati. Ciascun richiedente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.
In realtà, è necessario aspettare che l'Agenzia delle Entrare attivi il portale e pubblichi una circolare in cui spieghi il procedimento e le modalità di presentazione dell'istanza più nel dettaglio.

Vediamo poi l'art. 5 del decreto, che stabilisce le modalità attraverso cui l'Agenzia dovrà calcolare il contributo spettante ai richiedenti. In particolare si può leggere che, nel caso in cui le risorse stanziate siano sufficienti all’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l’Agenzia determina l’ammontare del contributo in misura pari al 100% dell’importo richiesto.
Qualora, invece, le risorse non siano sufficienti, l'Agenzia provvederà dapprima ad erogare il contributo ai soggetti che abbiano svolto i lavori nella loro prima casa, oppure ai condomini nel caso di lavori all'interno dei condomini.
Nella determinazione dell'ammontare del contributo, l'Agenzia deve tener conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti. Da questo consegue che:
  • se il suddetto rapporto è pari al 100%, il contributo è pari al 100% dell’importo richiesto;
  • se il rapporto è compreso fra il 3% e il 100%, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;
  • se il rapporto è inferiore al 3%, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale del 3%.
Infine il decreto fa anche riferimento alle modalità di erogazione del contributo, che è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza, fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione (16,4 milioni di euro).

Non resta che attendere la circolare dell'Agenzia per avere notizie più specifiche circa la modalità di presentazione della domanda.


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