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Motociclista cade dalla moto e viene poi travolto da un'autovettura in corsa: chi paga i danni?

Motociclista cade dalla moto e viene poi travolto da un'autovettura in corsa: chi paga i danni?
Cosa succede se un motociclista cade a causa della pavimentazione stradale malmessa e successivamente viene anche investito da un’autovettura che sta passando lungo la medesima strada, magari ad alta velocità?
In questo caso, ovviamente, il motociclista avrà diritto a chiedere il risarcimento dei danni subiti. Ma nei confronti di chi?

La Corte di Cassazione penale si è trovata proprio a risolvere questo quesito, con la sentenza n. 8643 del 3 maggio 2016.

Nel caso esaminato dalla Corte, un motociclista di appena 17 anni aveva perso il controllo della propria moto a causa di un dislivello presente sull’asfalto, andando a urtare violentemente contro il guardrail a margine della strada e venendo successivamente investito da un’autovettura che stava passando lungo la strada stessa ad alta velocità.

Il soggetto agiva, quindi, in giudizio, sia nei confronti dell’assicurazione del conducente l’autovettura, sia nei confronti dell’ente gestore della strada in cui era avvenuto il sinistro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Sia in primo che in secondo grado, l’assicurazione e il gestore della strada venivano condannati al risarcimento dei danni subiti dal motociclista in questione.

Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello, confermando la relativa sentenza di condanna.

In particolare, secondo la Corte, in questo caso, l’assicurazione e l’ente gestore della strada devono considerarsi responsabili “in solido” nei confronti del motociclista danneggiato, ai sensi dell’art. 2055 del c.c.: ciò significa che, secondo la Corte, entrambi sono tenuti a risarcire l’intero danno subito dal danneggiato. Ovviamente, poi, il soggetto che paghi l’intero avrà diritto di agire al fine di ottenere il rimborso di quella parte di risarcimento che sia di competenza dell’altro soggetto.

Nello specifico, la Corte precisa come tale responsabilità solidale derivi dal fatto che “l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale dei diversi autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo”, con la conseguenza che “ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito medesimi, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, semprechè le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno”.

Di conseguenza, la Cassazione è d’accordo con la Corte d’Appello, la quale aveva rilevato come “unico è stato l’evento lesivo ancorchè prodottosi in rapida successione, dovuto al concorrere successivo di diverse condotte attive od omissive”.

In altri termini: il ribaltamento dalla moto e il seguente investimento da parte dell’autovettura in corsa devono considerarsi un unico evento dannoso, anche se si tratta di eventi tra loro distinti temporalmente.

Infatti, in base al ragionamento svolto dalla Cassazione, “la contestualità, non dovendosi certo risolvere nell’immediatezza in senso di accadimento nel medesimo istante ma coinvolgendo necessariamente uno sviluppo di azioni strettamente collegate o connesse, è quindi indiscutibile”.
Pertanto, altrettanto indiscutibile è che “l’investimento, per colpa, di un soggetto già da pochissimo tempo traumatizzato comporta quindi la responsabilità solidale per il quadro clinico complessivo e finale derivante”.

Di conseguenza, la Corte ritiene del tutto corretta la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto responsabili in via solidale per i danni subiti dal motociclista, sia l’ente gestore della strada (per il dislivello presente sull’asfalto, che ha provocato il ribaltamento della moto), sia dell’automobilista (che ha investito, per sua colpa, il motociclista che si trovava sulla strada, in attesa di soccorsi).


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