E’ notorio altresì che da tempo la Corte di Cassazione ha escluso che permanga il diritto al mantenimento se il coniuge mantenuto inizia una stabile convivenza con un’altra persona.
Infatti la convivenza rappresenta una vera e propria “famiglia di fatto” da cui derivano tutti i diritti ed i doveri propri della comunione materiale e spirituale di vita, dacché sarà il nuovo convivente a dover semmai provvedere ai bisogni morali e soprattutto materiali dell’ex.
Finora però la Cassazione aveva sempre affermato che il diritto all’assegno di mantenimento venisse meno solamente quando la convivenza more uxorio fosse stabile e duratura, e non occasionale. Questo orientamento onerava il coniuge che volesse interrompere il pagamento dell’assegno in parola, di fornire la probatio diabolica che il nuovo rapporto affettivo dell’ex fosse durevole e tendenzialmente ben saldo.
Sull’argomento è tornata nei giorni scorsi la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 6009 del 2017 ha ulteriormente circoscritto il diritto all’assegno di mantenimento.
Nel caso postosi all’attenzione della Suprema Corte l'ex moglie aveva iniziato a coabitare con un amico al fine di risparmiare dividendo le spese della vita quotidiana, ma aveva chiesto comunque che il marito continuasse a corrisponderle l’assegno di mantenimento.
La Corte al proposito ha precisato che quando l’ex inizia una coabitazione con un’altra persona, perde il diritto all’assegno a prescindere da quale sia la loro situazione affettiva e relazionale. E questo perché non è possibile addossare al coniuge che corrisponde l’assegno, l'onere di dimostrare il grado di intimità che l’ex ha raggiunto con il nuovo convivente, spettando semmai all’ex dimostare che si tratta di una mera amicizia e di un rapporto precario.
Pertanto il coniuge non dovrà più dimostare la stabilità della nuova convivenza more uxorio, ma gli basterà provare la nuova coabitazione dell’ex per chiedere al Giudice la revoca dell’assegno di mantenimento.