La vicenda trae origine dalla citazione in giudizio, da parte della proprietaria di un immobile sito in un condominio, degli usufruttuari e della nuda proprietaria dell’unità adiacente, in quanto questi ultimi avevano eretto un porticato in legno, ponendosi in contrasto con l’art. 1102 del c.c., comma 2 e con il regolamento di condominio.
In particolare, il regolamento condominiale sanciva il divieto di apportare qualsiasi tipo di modifica alle parti comuni e nelle zone esterne, che fosse tale da mutare l’aspetto architettonico dello stabile.
Allo stesso tempo, anche i convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale al fine di far rimuovere delle grate che la parte attrice aveva a sua volta posto all’esterno.
Già i giudici d’appello avevano condannato entrambe le parti alla rimozione delle proprie opere; tale sentenza è stata poi confermata anche dalla Cassazione, la quale, con l'ordinanza 28465/2019, ha specificato che è possibile che il regolamento condominiale stabilisca il divieto di apportare qualsiasi tipo di modifica all’esterno e nelle zone comuni dell’immobile.
La Corte rileva che, nonostante in casi come questo la valutazione sulla difformità delle modifiche al decoro architettonico sia rimessa al giudice e quindi vada valutata caso per caso, la presenza di un regolamento di condominio che espressamente vieta delle modifiche rende superfluo l’esame giudiziale circa il rispetto o meno del decoro architettonico del complesso immobiliare.
La Cassazione, per risolvere la questione, si è soffermata sulla differenza tra le nozioni di decoro e aspetto architettonico. La tutela del decoro architettonico, infatti, viene apprestata anche per l'alterazione di singole parti dell'edificio, con conseguente perdita di valore dell'edificio. Il decoro architettonico, diversamente dall'aspetto architettonico, viene definito dalla giurisprudenza "bene comune", e per questo tutelabile "a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare".
I giudici specificano a tal riguardo che: “Il decoro, [...] proprio perché non è correlato alla sola estetica del fabbricato, ma anche alle condizioni di singoli elementi o di singole parti dello stesso, differisce dall’aspetto architettonico, cui invece fa riferimento l’art. 1127 del c.c., comma 3, quale limite alle sopraelevazioni, giacché quest’ultimo sottende il riferimento allo stile del fabbricato, alla fisionomia ed alle linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore”.
È possibile che il regolamento condominiale, espressione dell'autonomia privata dei condomini, implichi una definizione di “decoro architettonico” più rigorosa di quella prevista dal codice civile e pertanto vi deroghi, imponendo piuttosto di conservare determinati parametri estetici, attinenti alla simmetria e all'armonia strutturale dell'immobile.