La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 17937 del 10 aprile 2017, si è occupata proprio di un caso in cui un soggetto aveva messo in vendita su un sito dei PC e un Ipad a prezzi convenienti ma poi, a pagamento ricevuto, non aveva consegnato i beni stessi agli acquirenti, o aveva consegnato loro beni completamente diversi da quelli ordinati.
Nel caso di specie, il venditore in questione era stato condannato, in primo grado, per il reato di truffa, di cui all’art. 640 cod. pen., anche se il Tribunale aveva escluso la sussistenza dell’aggravante della “minorata difesa” (art. 61, n. 5, cod. pen.).
Secondo il Tribunale, infatti, non poteva configurare l’aggravante il fatto che la vendita fosse stata eseguita sul web, dal momento che l'annuncio sul web costituirebbe una modalità della condotta e non un elemento ulteriore che integra l’aggravante dello “approfittamento di una circostanza di luogo”.
Evidenziava il Tribunale, in proposito, che i siti internet utilizzati per gli scambi commerciali sono il mezzo attraverso cui le parti, intenzionate a concludere un affare, si mettono in contatto tra loro, “con la conseguenza che chi si determina a concludere tale tipo di acquisto ne accetta i rischi connessi, rinunciando consapevolmente a visionare il bene ed affidandosi alla buona fede dell'interlocutore virtuale”.
Pertanto, questa modalità di vendita “non pone di per sè l'acquirente in una condizione di minorata difesa, in quanto la distanza accomuna entrambe le parti”.
Il Procuratore della Repubblica, tuttavia, riteneva ingiusta la decisione del Tribunale di non riconoscere la sussistenza dell’aggravante in questione, con la conseguenza che proponeva ricorso in Cassazione.
Secondo il ricorrente, infatti, in caso di acquisto on-line, la distanza tra venditore e acquirente consente al venditore di nascondere la propria identità e le proprie intenzioni truffaldine, impedendo al compratore di verificare l’esistenza del bene e ponendo il medesimo in una posizione di sfavore rispetto al venditore.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Precisava la Cassazione, infatti, che l’aggravante della “minorata difesa” si configura quanto un soggetto abbia “approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa” oppure quando il medesimo abbia approfittato di alcune altre “condizioni oggettive”, di cui era a conoscenza.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, trattandosi di truffe on-line, rappresenta una “circostanza oggettiva” la distanza intercorrente tra il luogo in cui si trova il venditore e quello in cui si trova il compratore (che, normalmente, anticipa il pagamento del prezzo) e proprio questo elemento “pone l'autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima”, in quanto il venditore ha la possibilità di nascondere la propria identità e di non far visionare il prodotto al compratore.
Secondo la Cassazione, dunque, in caso di truffa on-line, ben può considerarsi sussistente la circostanza aggravante della “minorata difesa” dell’acquirente.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Sassari, affinchè il medesimo si pronunciasse nuovamente sulla questione, tenendo conto dei principi sopra enunciati.