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Minaccia ad un pubblico ufficiale: quali sono i presupposti?

Minaccia ad un pubblico ufficiale: quali sono i presupposti?
Rivolgersi ad un pubblico ufficiale prospettando di "denunciarlo per danni" è sufficiente ad integrare una minaccia penalmente rilevante?
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con al sentenza n. 13156/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla configurabilità del reato di minaccia di cui all'art. 336 del c.p., in capo a chi si rivolga ad un pubblico ufficiale minacciandolo di “denunciarlo per danni”.

La questione sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità era nata in seguito alla condanna inflitta ad un uomo, all’esito del giudizio d’appello, per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 336 del c.p. All’imputato era, infatti, stato addebitato il fatto di aver ripetutamente minacciato un veterinario della Asl di “denunciarlo per danni”, nella consapevolezza dell’arbitrarietà della propria minaccia, al fine di costringerlo ad emettere un certificato di idoneità all’alimentazione umana di un bovino, da lui macellato senza il rispetto delle procedure fissate ex lege.

Avverso tale decisione, l’imputato ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, in particolare, un vizio di motivazione della stessa, nella parte in cui i giudici di merito avevano reputato configurabile, rispetto alla sua condotta, il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, ritenendo che egli avesse agito nella convinzione del carattere dovuto dell’atto da lui richiesto al veterinario e, quindi, della legittimità dell’iniziativa giudiziaria prospettata. A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiamava alcune precedenti pronunce della Corte di legittimità, le quali sostenevano che la prospettazione di una denuncia all’autorità giudiziaria non costituisse, in sé, né una minaccia, né un oltraggio, tanto più quando risultasse accompagnata dalla specificazione dell’oggetto e fosse espressa in termini civili, benché risentiti.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la condotta addebitata all’imputato non fosse idonea ad integrare il delitto ascrittogli.

Gli Ermellini hanno, infatti, precisato che, concordemente al loro costante orientamento, affinché si possa ritenere sussistente il delitto di cui all’art. 336 del c.p., “l’idoneità della minaccia dev’essere valutata ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e dovendosi avere riguardo alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato; a nulla rileva, invece, che, in concreto, i destinatari non siano stati intimiditi, né che il male minacciato non si sia realizzato o non sia realizzabile, a meno che, in quest’ultima ipotesi, ciò valga a privare la minaccia di qualsiasi parvenza di serietà” (cfr. ex multis Cass. Pen., n. 32705/2014).

Analizzando con tali parametri la condotta tenuta dal ricorrente, la Cassazione ha ritenuto insuperabilmente dubbia la sua idoneità costrittiva nei confronti del pubblico ufficiale. L’imputato si era, infatti, limitato a prospettare al veterinario della Asl di “denunciarlo per danni”, ossia di intraprendere nei suoi confronti un’azione risarcitoria dinanzi al giudice civile.

Orbene, secondo il parere dei Giudici di legittimità, la prospettazione di adire il giudice civile non riveste, di per sé, alcuna capacità costrittiva della libertà di determinazione e di azione dell’agente pubblico a cui venga rivolta, ancor più quando la stessa sia palesemente infondata e di tale infondatezza sia consapevole anche il destinatario.


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