Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il fatto contestato ad un’imputata, ritenendo la medesima colpevole del reato di violenza privata e non di estorsione, per aver minacciato l’amante di “rilevare alla coniuge la loro relazione sentimentale, così ottenendo la somma di euro 3.000”.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, il quale metteva in rilievo l’ingiustizia della somma percepita dalla donna, la quale aveva lavorato solo per due fine settimana alle dipendenze della persona offesa, con la conseguenza che la somma di Euro 3.000 non poteva considerarsi percepita a titolo di retribuzione.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Secondo la Cassazione, infatti, “è configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l’agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico”.
Ebbene, nel caso di specie, secondo la Corte, risultando provato che la donna aveva minacciato l’uomo di rivelare alla moglie la loro relazione sentimentale, e considerato che la somma di euro 3.000 dalla medesima percepita non poteva essere qualificata come “retribuzione” (dal momento che la donna aveva lavorato solo per due fine settimana), appariva del tutto illogica la decisione del giudice di secondo grado.
L’imputata, pertanto, avrebbe dovuto essere condannata per estorsione e non per violenza privata, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge per la configurabilità di tale ultimo reato.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.