Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Il mediatore deve sempre palesare la sua qualità alle parti nelle trattative

Il mediatore deve sempre palesare la sua qualità alle parti nelle trattative
Per far maturare il diritto alla provvigione è ininfluente che la prestazione dell’intermediario si riveli utile se le parti non sono a conoscenza del ruolo dell’intermediario.
Con la sentenza n. 28269/2019, la Suprema Corte di Cassazione si pronuncia in tema di diritto alla provvigione del mediatore.
Nel caso concreto il mediatore, contattato da una società interessata all’acquisto di un immobile, si determinava al fine di intavolare una trattativa commerciale con altro interlocutore, che mostrava un’apertura per la cessione di un opificio in fase di realizzazione. La trattativa conduceva le parti ad una compravendita immobiliare.
Il mediatore, tuttavia, si vedeva costretto ad agire in giudizio ai fini del riconoscimento del proprio diritto alla provvigione. Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda attorea, in favore delle due società convenute. Pronuncia, questa, poi parzialmente riformata in Appello.
Nel giudizio di secondo grado era stato, innanzitutto, confermato che il mediatore avesse effettivamente favorito l’instaurazione delle trattative, prendendo anche parte alle stesse, e che la sua attività si era rivelata poi utile per la conclusione della transazione.
La Corte di merito, inoltre, si conformava all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità in materia in virtù del quale risulta ininfluente che una delle parti contraenti non abbia effettiva contezza della qualità del mediatore o che non conferisca alcun incarico allorquando il mediatore svolga un’attività che si riveli di fatto utile per il buon esito dell’affare. Inoltre, “anche la semplice attività di reperimento dei clienti o la segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione”, a condizione che tali attività siano conseguenza diretta degli “sforzi” profusi dal mediatore.
Una delle società originariamente convenute ricorreva in Cassazione avverso tale sentenza, deducendo che le parti possono scegliere di avvalersi delle prestazioni del mediatore, a condizione che abbiano effettiva contezza del ruolo di questi; non potrebbe negarsi in tal caso il diritto alla provvigione.
Per la ricorrente, inoltre, era insufficiente che il presunto mediatore avesse presenziato ad una serie di incontri, con successivo utile esito delle trattative. Avrebbe dovuto essere il mediatore, alla luce della inconsapevolezza della ricorrente, a dare prova delle funzioni svolte.
La Suprema Corte, investita della questione, ha premesso che, unitamente alla figura tipica della mediazione, allorquando il mediatore riceva incarico da una delle parti di svolgere la propria opera per la ricerca di altro interlocutore interessato alla conclusione di un particolare affare, è prospettabile una mediazione atipica.
Entrambe le tipologie hanno natura contrattuale e si perfezionano anche per il tramite di comportamenti concludenti, essendo sufficiente la semplice manifestazione di volontà delle parti di avvalersi del servizio del mediatore o di beneficiare dell’attività già svolta.
Come hanno precisato i giudici di legittimità, “occorre quindi che la parte sia stata posta in grado di conoscere il ruolo svolto dall’intermediario, il quale deve operare in modo palese, rendendo nota la qualità rivestita”.
Ciò posto, anche sulla scorta dei principi generali in tema di onere probatorio, spetta alla parte che lamenti il mancato pagamento dell’attività di mediazione prestata provare la sussistenza dei citati presupposti; presupposti che fungono da elemento costitutivo del diritto (al compenso) vantato in giudizio.
Alla luce di quanto osservato, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sancendo l’errata statuizione della Corte territoriale, che avrebbe dovuto verificare il corretto assolvimento dell’onere probatorio sul punto da parte del mediatore.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.