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La mazza da baseball giocattolo non è un oggetto idoneo ad offendere e non è un'arma impropria

La mazza da baseball giocattolo non è un oggetto idoneo ad offendere e non è un'arma impropria
La Cassazione ha confermato l'assoluzione di un imputato che era stato accusato di aver commesso reato nel portare, al di fuori della proria abitazione e senza giustificato motivo, una mazza da baseball giocattolo in legno.
La mazza da baseball può essere considerata un’arma impropria?

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 21782 del 5 maggio 2017, ha fornito una risposta a questo quesito.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Asti aveva assolto un imputato dal reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere), del quale questi era stato accusato per aver portato, al di fuori della propria abitazione, una mazza da baseball in legno.

L’oggetto, in particolare, era stato trovato dai Carabinieri nel bagagliaio dell’auto dell’imputato, in occasione di un normale controllo e l’imputato aveva affermato che la mazza era stata da lui acquistata in un mercatino.

Il Tribunale aveva ritenuto, tuttavia, che il possesso di quest’oggetto non comportasse l’integrazione del reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, in quanto il medesimo, “lungo circa cm 58, di legno dolce e non molto pesante”, “recava il nome ed il simbolo di una squadra di calcio piemontese (la Juventus)” e “non aveva le caratteristiche di un'arma micidiale, venendo usato dai bambini per giocare a baseball”.

Secondo il Tribunale, dunque, la mazza da baseball in questione non poteva considerarsi una “arma” o un “oggetto atto ad offendere, ai sensi della disposizione sopra citata, anche perché si trattava di un oggetto in libera vendita.

Ritenendo la decisione ingiusta, il procuratore della Repubblica decideva di proporre ricorso per Cassazione.

Osservava il ricorrente, in particolare, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la mazza da baseball rientrava tra gli oggetti indicati all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, “il cui porto costituisce reato alla sola condizione che esso avvenga ‘senza giustificato motivo’ ed a prescindere quindi dall'ulteriore condizione che esso appaia ‘chiaramente utilizzabile, per le condizioni di tempo e di luogo, per l'offesa della persona’”.

Di conseguenza, poiché la mazza costituisce una “arma impropria” e l’imputato non aveva dato atto di alcun “giustificato motivo” per il suo porto al di fuori dall’abitazione, il reato di cui all’art. 4 sopra citato doveva dirsi integrato.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al procuratore ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che con altre precedenti pronunce era stato affermato il principio per cui “il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo” ma che, nel caso di specie, tale principio non poteva trovare applicazione.

Il Tribunale, infatti, aveva accertato che l’oggetto in questione era lungo solo 58 cm, mentre una normale mazza da baseball ha una lunghezza tra i 78 e gli 88 cm e che il medesimo era in legno dolce, mentre di solito le mazze da baseball sono in legno massiccio o in alluminio.

Di conseguenza, il Tribunale aveva del tutto correttamente ritenuto che la mazza in questione fosse
in effetti solo un giocattolo, un gadget (ovvero un oggetto, per definizione, poco funzionale e con finalità essenzialmente decorative e pubblicitarie, in tal senso deponendo l'apposizione delle stemma di una squadra di calcio)” e che, dunque, la stessa non potesse essere considerata “un'arma impropria, del quale è vietato il porto fuori dalla propria abitazione”, dovendosene escludere la capacità di offendere.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, confermando integralmente la sentenza del Tribunale che aveva assolto l’imputato dal reato contestatogli.


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